Tar del Lazio
Sulla sostituibilità del farmaco decide solo il medico
Spetta solo al medico curante, in relazione alla precisa patologia del paziente,
determinare il ricorso ad un farmaco specifico e la non sostituibilità con altro
farmaco
Massima
La disposizione prevista dall' articolo 1 D.L. n. 87
del 2005 e l'elenco dei farmaci collegato, non impongono affatto, al medico
curante, di prescrivere una specialità ritenuta equivalente ad un'altra di maggiore
costo ma rimettono la scelta del farmaco da somministrare all' apprezzamento del
medico stesso il quale può, anzi, deve, variare la sua prescrizione in presenza
della specifica patologia del paziente così che, nel caso in cui lo stesso ritenga
essenziale per la cura, la somministrazione di un farmaco di maggior costo può
indicarne la non sostituibilità. E' quindi la valutazione finale del medico
curante, da effettuarsi in relazione alla precisa patologia del paziente e alle
caratteristiche della malattia a determinare il ricorso ad un farmaco specifico e la non
sostituibilità con altro farmaco, con la conseguenza che nessun pregiudizio è
ravvisabile, a carico della salute pubblica, da un sistema siffatto. (avv.ennio
grassini -www.dirittosanitario.net)