Lo smaltimento dei rifiuti sanitari dello studio medico
Rifiuti sanitari
Le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari dello studio medico
e la loro classificazione al fine della diversa modalità di smaltimento sono
contenute nel DPR 15 luglio 2003 n. 254, pubblicato in G.U. n. 211 del 11
settembre 2003.
Il luogo di produzione dei rifiuti è considerato
la struttura sanitaria di provenienza dei sanitari, anche se la prestazione
viene eseguita al domicilio degli assistiti.
Ai fini degli
obblighi di legge, va rilevata la distinzione tra studio e ambulatorio medico
inteso come struttura aziendale, le procedure di smaltimento dei rifiuti
pericolosi a rischio infettivo, dei farmaci scaduti, l'opzione della
sterilizzazione dei rifiuti a rischio infettivo in studio medico per assimilarli
ai rifiuti urbani, e le norme sul tributo per i rifiuti urbani.
Classificazione
I rifiuti
sanitari vengono così classificati:
Ad esempio, sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (allegato 1 al DPR 254\2003) tutti quelli contaminati con sangue o altri liquidi biologici (materiali per medicazioni usati, guanti usati, siringhe e aghi usati), sono rifiuti non pericolosi i rifiuti taglienti inutilizzati (aghi, siringhe, lame, ecc.), sono rifiuti richiedenti particolari modalità di smaltimento i farmaci scaduti o inutilizzati e i farmaci stupefacenti o psicotropi, mentre invece sono rifiuti pericolosi a rischio non infettivo (allegato 2 al DPR 254\2003) i farmaci citotossici e citostatici.
Luogo di produzione dei rifiuti
Secondo l'art. 4, commi 2 e 3, del DPR n. 254/2003, nel caso in cui
l'attività del personale sanitario sia svolta al di fuori delle strutture
sanitarie, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture
medesime ed il conferimento dei rifiuti dal luogo ove è stata effettuata la
prestazione sanitaria alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità
dell'operatore sanitario. Si considerano prodotti presso le strutture sanitarie
di riferimento i rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'ASL di riferimento, con esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani.
Poiché gli studi dei medici di medicina generale sono definiti
presidi del SSN, le Asl di riferimento dovrebbero farsi carico del servizio di
smaltimento dei loro rifiuti sanitari ai sensi del predetto art. 4 del DPR
254/2004, dato che inoltre la nuova convenzione di medicina generale non prevede
alcun rimborso specifico per l'onere dello smaltimento dei rifiuti sanitari
gravante sul medico.
La distinzione tra ambulatorio e studio medico
Il Ministero dell'Ambiente con la circolare del 14
dicembre 1999, in riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 3,
e 12, comma 1, del D.Lgs n. 22/1997, ha affermato quanto segue:
I
medici vengono presi in considerazione come 'produttori iniziali' di rifiuti,
cioè come soggetti che nell'esercizio della loro attività producono rifiuti.
Riguardo ai rifiuti non pericolosi, gli articoli 11 e 12 del D.Lgs.
n. 22/1997, limitano l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
solo ai produttori di rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali,
escludendo perciò i rifiuti non pericolosi provenienti da attività sanitaria.
Gli stessi articoli stabiliscono, invece, l'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto a carico
di tutti "gli enti e imprese che producono rifiuti pericolosi". L'obbligo
riguarda perciò tutti i rifiuti pericolosi prodotti da attività imputabili ad
"Enti", cioè a complessi organizzati di persone e cose dotati di autonoma
soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte, o da attività svolte in
forma d'impresa, cioè da attività economiche esercitate professionalmente e
organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, secondo
l'art. 2082 del Codice Civile (CC).
L'esercizio della professione medica di per sé non
costituisce mai impresa: l'art. 2238, comma 2, CC esclude l'applicazione
all'esercente una professione intellettuale delle disposizioni relative
all'imprenditore e questa esclusione opera anche se il professionista si avvale
dell'opera di sostituti o ausiliari configurando così una attività organizzata.
In tali casi l'organizzazione non ha una portata apprezzabile nell'esercizio
dell'attività, perché si risolve in un'opera puramente personale del soggetto.
La situazione è diversa quando l'esercizio della professione
intellettuale costituisca elemento di una più ampia attività organizzata (2238,
comma 1, CC), come nel caso del medico che gestisca una casa di cura o un
poliambulatorio, dove assume il ruolo di imprenditore. A norma dell'articolo n.
2238, comma 1, CC l'esercizio di una professione intellettuale può costituire
elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa e quindi, in
considerazione della destinazione del fattore personale e patrimoniale alla
realizzazione di un profitto, essere conseguentemente soggetto alla disciplina
dell'impresa e dell'attività professionale.
In conclusione, l'obbligo della tenuta dei registri e
della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti
da Enti che erogano prestazioni sanitarie o da attività sanitarie erogate da
professionisti nell'ambito di un'organizzazione d'impresa, mentre invece sono
esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti
nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione
d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se
si avvalgono della collaborazione di ausiliari).
La circolare del
Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999 riconosce dunque la distinzione tra
ambulatorio medico come struttura aziendale (artt. 2082 e 2555 del Codice
Civile) e studio medico come struttura in cui il singolo medico esercita una
professione intellettuale (art. 2229 Codice Civile), secondo le conformi
definizioni ribadite dalla sentenza n. 1488 del 30 settembre 1995 della
Cassazione.
E' opportuno sottolineare che i rifiuti sanitari devono
comunque essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti anche se prodotti
dallo studio medico, come ha affermato la Direttiva del Consiglio UE n.
91/689/CEE.
Anche se assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello
smaltimento, non possono essere conferiti come tali al servizio di raccolta dei
rifiuti urbani, ma raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate
oppure tramite l'apposito servizio pubblico dopo sterilizzazione.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi
Ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 254\2003 i rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti tramite
termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22\1997, salvo i
casi in cui si ricorra alla sterilizzazione nella stessa struttura sanitaria di
produzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 254\2003.
Nel primo caso, questi sono gli adempimenti a cui il produttore di rifiuti sanitari pericolosi deve ottemperare:
I rifiuti sanitari devono essere raccolti in appositi
imballaggi a perdere, recanti, a seconda della loro natura, la scritta
indelebile "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" o "rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" o "rifiuti sanitari
sterilizzati" con riportata la data di sterilizzazione (artt. 8 e 9 del DPR
254\2003).
Il deposito temporaneo nella struttura sanitaria di
produzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è consentito fino
a trenta giorni dal momento della chiusura del contenitore per quantitativi di
rifiuti inferiori a 200 litri, secondo l'art. 8, comma 3, del DPR
254\2003.
I farmaci scaduti
I
farmaci scaduti o inutilizzati devono essere smaltiti in impianti di
incenerimento autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 254/2003. In
particolare, i farmaci stupefacenti e psicotropi sono inoltre soggetti alle più
severe norme regolanti il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio
previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Infine, va rilevato che detenere nello
studio medico farmaci scaduti non configura il reato di commercio o
somministrazione di medicinali guasti (art. 443 CP), secondo la sentenza n. 5282
del 6 maggio 1998 della Cassazione, sezione Penale II.
La tassa comunale sui rifiuti urbani
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti è dovuta per l'occupazione o
la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse
dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il
servizio è istituito e attivato.
Non sono soggetti alla tassa i
locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze
siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea
documentazione.
Ai sensi degli artt. 268 e seguenti del Testo
Unico sulla finanza locale, la superficie di locali e aree destinati allo
svolgimento di servizi, nei quali si producono rifiuti sanitari, può essere
assoggettata alla tassa comunale nel solo caso in cui detti rifiuti siano
assimilabili a quelli urbani.
In mancanza dell'accertamento da
parte del Comune in ordine alla sussistenza delle condizioni di assimilabilità,
i suddetti rifiuti restano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti sanitari
con la conseguenza che, ai fini della determinazione della superficie tassabile,
non si può tener conto, a norma dell'art. 270 del citato Testo Unico sulla
finanza locale, di quella superficie dei locali ed aree in cui essi si
producono.
Nella determinazione della superficie tassabile non si
tiene conto di quella parte dove per destinazione si formano rifiuti sanitari
allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi in base alle norme vigenti. La tassa è dovuta da coloro che occupano o
detengono locali e aree scoperte nel territorio comunale.
Il
periodo d'imposta è commisurato all'anno solare. Entro il 20 gennaio successivo
all'inizio dell'occupazione deve essere presentata denuncia unica dei locali e
delle aree tassabili, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune. La
denuncia vale anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni
rilevanti per l'applicazione del tributo. La riscossione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
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