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La posta elettronica certificata di seguito semplicemente PEC (Decreto Ministeriale 2 novembre 2005) e’ uno strumento che trasforma un comune messaggio di posta elettronica in un documento dello stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.

In particolare la legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha specificato

che

· le imprese costituite in forma societaria, che devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Per quelle già esistenti, la medesima comunicazione deve avvenire entro tre anni.

· i professionisti iscritti in albi, che devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente entro un anno. È poi cura degli ordini la pubblicazione in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di PEC.

· le amministrazioni pubbliche, che qualora non avessero già provveduto alla comunicazione di una casella PEC secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, dovranno istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente per ciascun registro di protocollo.

· ulteriori direttive importanti riguardano le comunicazioni tra i soggetti poc'anzi descritti. In particolare si legge che queste ultime «possono essere inviate attraverso la PEC o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo».

· infine, vengono citati anche i cittadini, che a mediante opportuna richiesta potranno ottenere una casella di PEC «con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri». Tuttavia le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC saranno note entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il nostro Ordine si e’ fatto latore presso la FNOMCEO del messaggio inizialmente elaborato come progetto a livello provinciale sull’opportunita’ e fattibilita’di una dotazione ai singoli medici iscritti di una casella PEC acquistata direttamente dall’Ordine.Tale input a livello nazionale dovrebbe esitare in una dotazione unica , cio’ con chiari effetti di semplicita’ riconoscibilita’ e praticita’.

Quindi e’ conveniente che i singoli iscritti , salvo esigenze particolari o inderogabili necessita , pazientino qualche mese senza acquistare caselle PEC,data la possibilita’ che entro l’anno si proceda come sopra da parte della Federazione Nazionale o da parte dell’Ordine.

Detto cio’ approfittiamo di questo spazio per rendere qualche chiarimento certo non esaustivo dell’argomento sulla PEC.

Come funziona ?

Dal punto di vista dell’utente, una casella di PEC non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.

La PEC , infatti, per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e le successive.

Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale), ne stabiliscono la validità legale, le modalità di utilizzo e le specifiche tecniche.

Piu’ in dettaglio individuiamo quattro attori principali e di seguito le loro azioni

1. Il mittente, che vuole inviare un messaggio PEC

2. Il gestore del dominio PEC del mittente, che mantiene un rapporto contrattuale con il mittente per quanto riguarda i servizi PEC

3. Il destinatario, al quale il mittente vuole recapitare il messaggio PEC

4. Il gestore del destinatario PEC del mittente, che mantiene un rapporto contrattuale con il destinatario per quanto riguarda i servizi PEC

1. Il mittente invia il messaggio PEC e lo sottopone al gestore mittente. Il gestore mittente PEC riconosciuto il mittente (autenticazione) , verifica la correttezza formale del messaggio PEC e, in caso positivo, restituisce al mittente la ricevuta di accettazione come riconoscimento dell’avvenuto invio del messaggio.

2. Il gestore mittente a questo punto invia il messaggio al gestore destinatario inserendolo in una busta di trasporto firmata per permettere al gestore destinatario di verificarne l’inalterabilità durante il trasporto.

3. Il gestore destinatario, una volta ricevuto il messaggio PEC , consegnerà al gestore mittente una ricevuta di presa in carico che attesta il passaggio di consegne tra i due gestori. Il gestore destinatario verifica in fase di ricezione la correttezza del messaggio e si accerta che non siano presenti virus informatici.

4. Nel caso il messaggio superi i suddetti controlli, viene consegnato alla casella di posta del destinatario che può quindi leggerne il contenuto.

Riassumendo quindi nel circuito PEC vengono rilasciate tre ricevute ai fini della certificazione del messaggio di PEC:

· Di accettazione, che attesta l'avvenuto invio della mail dal gestore di PEC del mittente.

· Di presa in carico, che attesta il passaggio di responsabilità tra due distinti gestori di posta certificata, mittente e destinatario. Questa ricevuta viene scambiata tra i due gestori e non viene percepita dagli utilizzatori del servizio.

· Di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è giunto a buon fine e che il destinatario ne ha piena disponibilità nella sua casella (anche se non ha ancora visto il messaggio).

In caso di situazione negativa esistono inoltre tre tipi di avvisi rilasciati dal sistema PEC:

· Di non accettazione (per virus o utilizzo di un mittente falso o utilizzo di destinatari in copia nascosta, vietati dalla PEC, o altri problemi).

· Di mancata consegna, che sarà inviata al mittente entro 24 ore.

· Di rilevazione di virus informatici.

Alcune regole :

· Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA che è l’organo pubblico preposto al controllo della PEC

· I domini di PEC esempio ….@pec.it non possono contenere caselle email non-PEC o contenuti web

· I gestori PEC nel rispetto delle norme devono sottoporsi ad una serie di test d'interoperabilità (scambiabilita’ dei messaggi con alttri operatori pec)

· Le regole tecniche PEC, allegate al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, prevedono la gestione anche di messaggi di posta elettronica tradizionale, tanto che viene definita una apposita busta di trasporto atta a contenere e-mail provenienti da indirizzi di posta non PEC

· Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all'atto dell'invio, evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con apposite diciture (es. Posta Certificata - Posta non Certificata)

· Chiaramente, l'eventuale destinatario non PEC, pur ricevendo correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di avvenuta/mancata consegna

· La casella PEC non riceve posta da caselle email non certificate , ma come chiarito prima invia verso le stesse

Vantaggi della PEC

Svantaggi della PEC

Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.

I principali sono:

· Ogni documento di qualunque formato digitale può essere inviato tramite PEC;

· I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet;

· L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato;

· I messaggi hanno validità legale;

· Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare;

· L'invio dei messaggi ha costi inferiori a quello delle raccomandate. Per una giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo di invio una raccomandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione del numero di pagine e del peso del plico, e il numero di comunicazioni inviate annualmente

· Solitamente una volta pagato il canone annuale l'utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC;

· Elevati requisiti di qualità e continuità del servizio.

· Gli SLA di legge prevedono una disponibilità del servizio del 99.8% su base quadrimestrale;

· Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;

· Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire la privacy dei dati personali e la sicurezza della comunicazione.

· In seguito alle verifiche effettuate in virtù della Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, illustrate nel paragrafo "Il quadro normativo di riferimento", i servizi di PEC resi disponibili dai gestori iscritti nell'elenco pubblico debbono essere interoperabili. Questo significa, ed è un presupposto della PEC, che due utenti appartenenti a differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con le stesse garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore.

· La conservazione per 30 mesi delle ricevute includono anche l'intero messaggio e suoi eventuali allegati che sono in chiaro cioè ne più e ne meno come quelli della normale raccomandata inseriti nella "busta di trasporto" "firmata digitalmente" almeno per tutto il periodo previsto, contrariamente alla raccomandata che viene trattenuta dall'ufficio postale il tempo stabilito dal regolamento postale e poi restituita integra al mittente a compiuta giacenza.

Attualmente la PEC non è uno standard internazionale, rappresentando quindi un insieme di regole e norme italiane. Inoltre, altre tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna analoghi, come RFC 3798, sono già disponibili per le email tradizionali da diversi anni.

Il caos delle leggi italiane, che prima parlano di obbligatorietà per tutti, poi fanno marcia indietro, poi dicono nuovamente che è obbligatoria ed infine - dando ragione in sintesi a chi in nome della giusta neutralità tecnologica e del libero mercato, da tempo sostiene che la normativa che vuole imporre il sistema di PEC viola la legislazione comunitaria - hanno reso non obbligatoria l'adozione della PEC,cio’ ha comportato una battuta d'arresto nell'adozione del sistema.

Il 19 gennaio 2009, infatti, l'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 ha subito, in fase di conversione in legge, modifiche rilevanti che rendono non più obbligatoria la PEC per cittadini, liberi professionisti e aziende, qualora essi abbiano a disposizione un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Vi è da notare che per la prima volta si parla di contenuti e della loro integrità, difatti uno dei grossi difetti della PEC è quello di essere il "surrogato" elettronico della raccomandata con alcune prerogative peggiorative della stessa, come nella raccomandata con avviso di ricevimento si può mettere in quella che viene identificata nella normativa PEC come "busta di trasporto" qualsiasi cosa non esistendo alcuna correlazione tra "busta di trasporto" e contenuti della stessa, il sistema è più interessato a "firmare digitalmente" la busta come il vecchio sigillo di ceralacca che stabilire un'esatta correlazione tra busta e contenuto, fatto questo non banale, conseguentemente nella busta firmata digitalmente ci può essere qualsiasi cosa.

La capienza contrattualizzata delle caselle di posta impongono severi limiti alla libera circolazione della corrispondenza, nella normativa non esiste cenno a cosa accada se la serie di messaggi PEC superano la capienza della casella acquistata sia quella del mittente che quella del ricevente.

La normativa italiana richiede che una azienda, per diventare gestore del servizio PEC, debba superare una apposita procedura di accreditamento . Il servizio può infatti essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA, che è l’organo pubblico preposto al controllo della PEC. Un soggetto per diventare gestore PEC deve presentare domanda al CNIPA e rispettare precisi vincoli tecnici e organizzativi. Tra i più stringenti in termini economici è l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68, che riporta al punto 3: «I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di PEC diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro». Questo rende tale ruolo solo alla portata di poche imprese di grosse dimensioni e grossi fatturati, escludendo di fatto dal mercato le piccole imprese di hosting, inducendo potenzialmente una devianza del libero mercato a favore di grosse imprese che in mancanza di concorrenza (né italiana né ovviamente straniera, visto che la PEC non esiste fuori dall'Italia) potrebbero vendere il servizio PEC facendo in futuro una politica dei prezzi da regime di quasi monopolio.

Non è stabilito dalla normativa che fine faccia tutta la corrispondenza PEC dopo i trenta mesi.

Il gestore PEC è l'unico ad avere le credenziali per aprire "la busta di trasporto" con tutto il suo contenuto.

E’ importante sottolineare che la PEC offre la garanzia della consegna del messaggio e non della sua lettura da parte del destinatario. In altre parole nulla è detto sul fatto che il destinatario abbia letto o meno il messaggio PEC, ma si hanno garanzie sull’avvenuto recapito.

Normativa di riferimento relativo alla Posta Elettronica Certificata è il seguente:

SITO FIMMG
NAZIONALE

SITO FIMMG
REGIONALE

 MANUTENZIONE E GESTIONE

WEBMASTER