La posta elettronica
certificata di seguito semplicemente PEC (Decreto Ministeriale 2 novembre 2005)
e’ uno strumento che trasforma un
comune messaggio di posta elettronica in un documento dello stesso valore legale
di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.
In particolare la
legge 28 gennaio 2009 n.
che
·
le imprese costituite in forma
societaria, che devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese il proprio indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità
con analoghi sistemi internazionali. Per quelle già esistenti, la medesima
comunicazione deve avvenire entro tre anni.
·
i
professionisti iscritti in albi, che devono comunicare ai rispettivi ordini o
collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica
come previsto al punto precedente entro un anno. È poi cura degli ordini la
pubblicazione in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli
iscritti con il relativo indirizzo di PEC.
·
le amministrazioni pubbliche, che
qualora non avessero già provveduto alla comunicazione di una casella PEC
secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale,
dovranno istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica come previsto al punto precedente per ciascun registro di
protocollo.
·
ulteriori direttive importanti
riguardano le comunicazioni tra i soggetti poc'anzi descritti. In particolare si
legge che queste ultime «possono essere inviate attraverso
·
infine, vengono citati anche i
cittadini, che a mediante opportuna richiesta potranno ottenere una casella di
PEC «con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Le
comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri».
Tuttavia le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC saranno note
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il
nostro Ordine si e’ fatto latore presso
Quindi
e’ conveniente che i singoli
iscritti , salvo esigenze
particolari o inderogabili necessita ,
pazientino qualche mese senza acquistare caselle PEC,data la possibilita’ che
entro l’anno si proceda come sopra da parte della Federazione Nazionale o da
parte dell’Ordine.
Detto cio’ approfittiamo di
questo spazio per rendere qualche chiarimento certo non esaustivo
dell’argomento sulla PEC.
Come
funziona ?
Dal
punto di vista dell’utente, una casella di PEC non si differenzia da una
casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di
comunicazione sul quale si basa
Queste
norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell’Amministrazione
Digitale), ne stabiliscono la validità legale,
le modalità di utilizzo e le specifiche tecniche.
Piu’
in dettaglio individuiamo quattro attori principali e di seguito le loro azioni
1.
Il mittente, che vuole inviare un messaggio PEC
2.
Il gestore del dominio PEC del mittente, che mantiene un rapporto
contrattuale con il mittente per quanto riguarda i servizi PEC
3.
Il destinatario, al quale il mittente vuole recapitare il messaggio PEC
4.
Il gestore del destinatario PEC del mittente, che mantiene un rapporto
contrattuale con il destinatario per quanto riguarda i servizi PEC
1.
Il mittente invia il messaggio PEC e lo sottopone al gestore mittente.
Il gestore mittente PEC riconosciuto
il mittente (autenticazione) , verifica la correttezza formale del messaggio PEC
e, in caso positivo, restituisce al mittente la ricevuta di accettazione come
riconoscimento dell’avvenuto invio del messaggio.
2.
Il gestore mittente a questo punto invia il messaggio al gestore
destinatario inserendolo in una busta di trasporto firmata per permettere al
gestore destinatario di verificarne l’inalterabilità durante il trasporto.
3.
Il gestore destinatario, una volta ricevuto il messaggio PEC , consegnerà
al gestore mittente una ricevuta di presa in carico che attesta il passaggio di
consegne tra i due gestori. Il gestore destinatario verifica in fase di
ricezione la correttezza del messaggio e si accerta che non siano presenti virus
informatici.
4.
Nel caso il messaggio superi i suddetti controlli, viene consegnato alla
casella di posta del destinatario che può quindi leggerne il contenuto.
Riassumendo
quindi nel circuito PEC vengono rilasciate tre ricevute ai fini della
certificazione del messaggio di PEC:
·
Di accettazione, che attesta l'avvenuto invio della mail dal gestore di
PEC del mittente.
·
Di presa in carico, che attesta il passaggio di responsabilità tra due
distinti gestori di posta certificata, mittente e destinatario. Questa ricevuta
viene scambiata tra i due gestori e non viene percepita dagli utilizzatori del
servizio.
·
Di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è giunto a buon fine
e che il destinatario ne ha piena disponibilità nella sua casella (anche se non
ha ancora visto il messaggio).
In
caso di situazione negativa esistono inoltre tre tipi di avvisi rilasciati dal
sistema PEC:
·
Di non accettazione (per virus o utilizzo di un mittente falso o
utilizzo di destinatari in copia nascosta, vietati dalla PEC, o altri problemi).
·
Di mancata consegna, che sarà inviata al mittente entro 24 ore.
·
Di rilevazione di virus informatici.
Alcune
regole :
·
Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati
presso il CNIPA che è l’organo pubblico preposto al controllo della PEC
·
I domini di PEC esempio ….@pec.it
non possono contenere caselle email non-PEC o contenuti web
·
I gestori PEC nel rispetto delle norme devono sottoporsi ad una serie di
test d'interoperabilità (scambiabilita’ dei messaggi con alttri operatori
pec)
·
Le regole tecniche PEC, allegate al Decreto Ministeriale 2 novembre
2005, prevedono la gestione anche di messaggi di posta elettronica tradizionale,
tanto che viene definita una apposita busta di trasporto atta a contenere e-mail
provenienti da indirizzi di posta non PEC
·
Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all'atto dell'invio,
evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con apposite diciture (es. Posta
Certificata - Posta non Certificata)
·
Chiaramente, l'eventuale destinatario non PEC, pur ricevendo
correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di
avvenuta/mancata consegna
·
La casella PEC non riceve posta da caselle email non certificate , ma
come chiarito prima invia verso le stesse
|
Vantaggi della PEC |
Svantaggi della PEC |
|
Il
servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi
rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. I
principali sono: ·
Ogni documento di qualunque formato digitale può essere inviato
tramite PEC; ·
I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a
internet; ·
L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia
possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato; ·
I messaggi hanno validità legale; ·
Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo
titolare; ·
L'invio dei messaggi ha costi inferiori a quello delle raccomandate.
Per una giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo
di invio una raccomandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione
del numero di pagine e del peso del plico, e il numero di comunicazioni
inviate annualmente ·
Solitamente una volta pagato il canone annuale l'utente può inviare
un numero illimitato di messaggi PEC; ·
Elevati requisiti di qualità e continuità del servizio. ·
Gli SLA di legge prevedono una disponibilità del servizio del 99.8%
su base quadrimestrale; ·
Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati
ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi; ·
Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a
garantire la privacy dei dati personali e la sicurezza della
comunicazione. ·
In seguito alle verifiche effettuate in virtù della Circolare 7
dicembre 2006, n. 51, illustrate nel paragrafo "Il quadro normativo
di riferimento", i servizi di PEC resi disponibili dai gestori
iscritti nell'elenco pubblico debbono essere interoperabili. Questo
significa, ed è un presupposto della PEC, che due utenti appartenenti a
differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con le stesse
garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore. ·
La conservazione per 30 mesi delle ricevute includono anche l'intero
messaggio e suoi eventuali allegati che sono in chiaro cioè ne più e
ne meno come quelli della normale raccomandata inseriti nella
"busta di trasporto" "firmata digitalmente" almeno
per tutto il periodo previsto, contrariamente alla raccomandata che
viene trattenuta dall'ufficio postale il tempo stabilito dal regolamento
postale e poi restituita integra al mittente a compiuta giacenza. |
Attualmente
Il
caos delle leggi italiane, che prima parlano di obbligatorietà per
tutti, poi fanno marcia indietro, poi dicono nuovamente che è
obbligatoria ed infine - dando ragione in sintesi a chi in nome della
giusta neutralità tecnologica e del libero mercato, da tempo sostiene
che la normativa che vuole imporre il sistema di PEC viola la
legislazione comunitaria - hanno reso non obbligatoria l'adozione della
PEC,cio’ ha comportato una battuta d'arresto nell'adozione del
sistema. Il
19 gennaio 2009, infatti, l'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 ha
subito, in fase di conversione in legge, modifiche rilevanti che rendono
non più obbligatoria Vi
è da notare che per la prima volta si parla di contenuti e della loro
integrità, difatti uno dei grossi difetti della PEC è quello di essere
il "surrogato" elettronico della raccomandata con alcune
prerogative peggiorative della stessa, come nella raccomandata con
avviso di ricevimento si può mettere in quella che viene identificata
nella normativa PEC come "busta di trasporto" qualsiasi cosa
non esistendo alcuna correlazione tra "busta di trasporto" e
contenuti della stessa, il sistema è più interessato a "firmare
digitalmente" la busta come il vecchio sigillo di ceralacca che
stabilire un'esatta correlazione tra busta e contenuto, fatto questo non
banale, conseguentemente nella busta firmata digitalmente ci può essere
qualsiasi cosa. La
capienza contrattualizzata delle caselle di posta impongono severi
limiti alla libera circolazione della corrispondenza, nella normativa
non esiste cenno a cosa accada se la serie di messaggi PEC superano la
capienza della casella acquistata sia quella del mittente che quella del
ricevente. La
normativa italiana richiede che una azienda, per diventare gestore del
servizio PEC, debba superare una apposita procedura di accreditamento .
Il servizio può infatti essere erogato esclusivamente dai gestori
accreditati presso il CNIPA, che è l’organo pubblico preposto al
controllo della PEC. Un soggetto per diventare gestore PEC deve
presentare domanda al CNIPA e rispettare precisi vincoli tecnici e
organizzativi. Tra i più stringenti in termini economici è l'articolo
14 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68,
che riporta al punto 3: «I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei
gestori di PEC diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere
natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente
versato non inferiore a un milione di euro». Questo rende tale ruolo
solo alla portata di poche imprese di grosse dimensioni e grossi
fatturati, escludendo di fatto dal mercato le piccole imprese di hosting,
inducendo potenzialmente una devianza del libero mercato a favore di
grosse imprese che in mancanza di concorrenza (né italiana né
ovviamente straniera, visto che Non
è stabilito dalla normativa che fine faccia tutta la corrispondenza PEC
dopo i trenta mesi. Il
gestore PEC è l'unico ad avere le credenziali per aprire "la busta
di trasporto" con tutto il suo contenuto. E’
importante sottolineare che |
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