| RIFERIMENTI NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO FISCALE IN VIGORE |
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IRAP |
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D.L. n. 185/2008 art.6,convertito dalla legge n. 2/2009
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Deduzione:
In sede di determinazione dell’IRPEF a debito dal reddito 2008 occorre
considerare anche la deduzione del 10% dell’IRAP dalla base imponibile.
Tale deduzione è ammessa a condizione che il professionista abbia
sostenuto: - costi per interessi passivi superiori a quelli attivi oppure
- spese del personale di qualsiasi importo, anche minimo.
Si ricorda che il preciso riferimento all’articolo 99 del Tuir comporta
che la deducibilità compete nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il
pagamento dell’IRAP.
Per il periodo di imposta 2008 la deduzione sarà pertanto pari al 10%
dell’IRAP corrisposta in occasione del saldo relativo al 2007 e degli
acconti relativi al 2008. |
Deduzione: dal 2008
(Unico 2009) |
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Rimborso:
E’ previsto un rimborso della maggiore IRPEF assolta per effetto dell’indeducibilità
dell’IRAP nei periodi di imposta precedenti, distinguendo fra le
seguenti situazioni:
- soggetti che hanno presentato istanza di rimborso IRPEF alla data del
29/11/2008 motivata da indeducibilità dell’IRAP: il diritto al rimborso
spetta per una somma pari ad un massimo del 10%dell’IRAP annua di
competenza; l’esecuzione dei rimborsi avverrà secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze;
- soggetti che non hanno presentato istanza di rimborso alla data del
29/11/2008: il diritto di rimborso spetta a condizione che si presenti in
via telematica idonea istanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine
di 48 mesi dalla data di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di riferimento (quindi entro giugno 2009 potrà
essere richiesto il rimborso dell’IRPEF versata a saldo per il periodo
di imposta 2004). |
Rimborso: periodi
precedenti al 2008
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| RIFERIMENTI
NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO
FISCALE IN VIGORE |
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AGGREGAZIONI
PROFESSIONALI |
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L. 24 dicembre 2007, n.
244 (Finanziaria 2008) |
Con l’intento di favorire
la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, processo
necessario per migliorare la qualità dei servizi forniti alla
collettività oltre che l’organizzazione del lavoro, la Finanziaria 2008
(L. n. 244/2007) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta
per la costituzione di studi associati, sia nella forma di associazioni
professionali che di società. In particolare la legge 24 dicembre 2007,
n. 244, prevede ai commi da 70 a 76 dell'art. 1, l'introduzione di una
nuova agevolazione nei confronti delle "aggregazioni
professionali" sotto forma di un credito d'imposta pari al 15% di
alcuni specifici costi sostenuti, riguardanti beni sia mobili che
immobili. Innanzitutto, le associazioni professionali, le società o,
eventualmente, le “altre entità giuridiche” risultanti dal processo
di unione, devono essere formate da un numero di professionisti compreso
fra quattro e dieci.
Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei
servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di
professionisti interessati all’operazione di aggregazione, di cui al
precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si
ritiene che siano escluse dal bonus le aggregazioni fra soggetti esercenti
sì una professione che, però, costituisce, secondo l’art. 2238 del
codice civile, “elemento di un’attività organizzata in forma di
impresa” (ad esempio, il farmacista titolare di una farmacia, il medico
che gestisca una casa di cura). |
Si attende, tuttavia, l’emanazione
di apposito decreto attuativo da parte del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro della giustizia e, soprattutto, l’autorizzazione
della Commissione europea, necessaria a rendere efficace l’agevolazione.
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| RIFERIMENTI
NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO
FISCALE IN VIGORE |
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COSTI
DEDUCIBILI PER SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE |
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L'art. 83, commi da
28-bis a 28-quater, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Le spese relative a
prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibili, ai fini delle
imposte sui redditi, nella misura del 75%. In base alle modifiche
apportate, si applicano le seguenti regole:
•le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75% e per un importo
complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti
nel periodo di imposta. (circolare 5 settembre 2008, n. 53/E). Inoltre, le
predette modifiche non interessano le spese di vitto e alloggio sostenute
dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in
fattura, le quali restano quindi interamente deducibili;
•le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%
e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore all'1%
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta;
•le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione
a convegni, congressi e simili devono essere assunte nella misura del 75%
e sono ammesse in deduzione nel limite del 50%; in sostanza, occorre
calcolare il 50% del 75% del costo relativo (e quindi applicare il 37,5%).
Così come stabilito per le imprese, anche per gli esercenti arti e
professioni, sono escluse dal limite di deducibilità del 75% le spese di
vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e
dai collaboratori coordinati e continuativi. |
dal
2009 (Unico 2010) |
| RIFERIMENTI
NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO
FISCALE IN VIGORE |
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SPESE
RELATIVE AGLI IMMOBILI |
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| Articolo
54 del T.U.I.R. |
Giova sottolineare che
nell'ambito del reddito di lavoro autonomo l'immobile è considerato
strumentale se è tale " per destinazione " ex art. 43, comma 2,
T.U.I.R., ovvero se è utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte
e della professione da parte del possessore, indipendentemente dalla sua
classificazione catastale.
Trattamento fiscale delle spese di acquisto, dei canoni di locazione,
anche finanziaria:
• immobile in proprietà: è possibile dedurre il costo di
acquisto del bene in base ad un piano di ammortamento predisposto
con coefficiente massimo pari a quello stabilito dal D.M. 31 dicembre
1998, pari al 3%. Tale possibilità è attualmente concessa con le
seguenti limitazioni:
- la possibilità di dedurre le quote di ammortamento è prevista
esclusivamente per i fabbricati acquistati nel periodo compreso fra il 1
° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009;
- la quota di ammortamento deducibile è ridotta ad 1/3 con riferimento
agli anni 2007-2008-2009;
- la quota di ammortamento deducibile deve essere calcolata con
applicazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 223/2006 (art. 36, commi 7
e 7-bis), ovvero esclusivamente con riferimento alla quota di costo
relativa al fabbricato, al netto della quota riferibile al terreno su cui
tale fabbricato insiste. Tale quota, se non specificata nell'atto di
acquisto, deve essere determinata in misura forfetaria pari al 20% del
costo complessivo;
• immobile in locazione finanziaria: come per gli immobili
acquisiti in proprietà, è possibile dedurre dal reddito di lavoro
autonomo i canoni della locazione finanziaria con le limitazioni previste
con riferimento ai beni acquisiti in proprietà:
- la possibilità di dedurre i canoni è prevista esclusivamente per i
contratti stipulati nel periodo compreso fra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31
dicembre 2009;
- la quota di canoni deducibile è ridotta ad 1/3 con riferimento agli
anni 2007-2008-2009;
- la quota di canoni deducibile deve essere calcolata con applicazione dei
criteri stabiliti dal D.L. n. 223/2006 (art. 36, commi 7 e 7-bis), ovvero
esclusivamente con riferimento alla quota relativa al fabbricato, al netto
della quota riferibile al terreno su cui tale fabbricato insiste. Tale
quota, se non specificata nell'atto di acquisto, deve essere determinata
in misura forfetaria pari al 20% del costo complessivo. In deroga alla
norma generale che prevede che la deducibilità dei canoni di leasing
pagati in relazione ad un bene strumentale sia ammessa a condizione che il
contratto di leasing abbia una durata almeno pari alla metà del periodo
di ammortamento stabilito con l'applicazione dei coefficienti di cui al
D.M. 31 dicembre 1988, la norma specifica prevede che i canoni di leasing
pagati in relazione ad un bene immobile siano deducibili solo se il
contratto di leasing ha una durata non inferiore a 8 anni e non superiore
a 15 anni;
• Immobile in locazione: è possibile dedurre dal reddito di
lavoro autonomo un importo pari al canone di locazione pagato nell'anno.
Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione:
L'art. 54, comma 2, T.U.I.R., nella versione in vigore dal 1° gennaio
2007, prevede che le spese di ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione abbiano un trattamento diverso a seconda delle
caratteristiche dei lavori eseguiti:
• spese incrementative del valore o della vita utile dell'immobile:
vengono capitalizzate ad incremento del costo di acquisto del bene e sono
deducibili in base al piano di ammortamento dello stesso;
• spese non incrementative del valore o della vita utile dell'immobile:
sono deducibili nell'anno in cui sono sostenute nel limite del 5% del
costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio
dell'anno nel registro dei beni ammortizzabili, ovvero, se questo non è
tenuto, nel registro IVA degli acquisti. La parte eccedente il 5% è
deducibile nei 5 anni successivi, per quote costanti, a partire dall'anno
successivo a quello in cui dette spese sono sostenute. |
dal
2007 (Unico 2008) |
| RIFERIMENTI
NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO
FISCALE IN VIGORE |
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IVA |
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D.L. n. 185/2008
convertito dalla legge n. 2/2009
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I contribuenti con ridotto
volume d'affari (nella relazione si parla di 200 mila euro), pur avendo
emesso la fattura, potranno scegliere di versare l'Iva solo dopo l’incasso
del corrispettivo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate verso clienti soggetti passivi d'imposta.
La disposizione:
1) è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Quindi, non
entra in vigore subito ma occorrerà attendere la decisione del Consiglio
europeo, che comunque non potrà arrivare più tardi di otto mesi dalla
richiesta avanzata dallo Stato italiano dopo l'approvazione del decreto
anticrisi;
2) è limitata alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati;
3) è applicata per scelta, su ogni operazione e non si estende a tutte le
cessioni o prestazioni effettuate dai soggetti interessati al
"differimento" e va indicata specificatamente in fattura. Se
nulla viene indicato in fattura, si applicano le regole ordinarie;
4) l'imposta deve comunque essere versata, anche se il pagamento non è
stato effettuato, dopo il decorso di un anno dall'operazione;
5) se, prima del termine dell'anno, il cessionario o il committente
fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di avere effettuato
il pagamento, l'esigibilità può essere sospesa anche oltre. |
Occorre attendere la
decisione del Consiglio europeo
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| RIFERIMENTI
NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO
FISCALE IN VIGORE |
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SPESE
AUTOMOBILE |
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Articolo 164 del
T.U.I.R. modificato dal D.L. n. 81/2007.
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Ai sensi dell’articolo 164
del TUIR le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono
deducibili come segue:
- il costo di acquisto degli autoveicoli è deducibile nella misura del
40%. Nel determinare l’ammontare deducibile non bisogna tener conto del
costo di acquisto che eccede Euro 18.075,99;
- il costo di acquisto di un motociclo (cilindrata superiore a 50 cc) è
deducibile nella misura del 40%. Nel determinare l’ammontare deducibile
non bisogna tener conto del costo di acquisto che eccede Euro 4.131,66;
- il costo di acquisto di un ciclomotore è deducibile nella misura del
40%. Nel determinare l’ammontare del costo deducibile non bisogna tener
conto del costo che eccede euro 2.065,83;
- le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi citati sono
deducibili nella misura del 40%.
- I costi di acquisto nonché le spese e gli altri componenti negativi
relativi ai mezzi di trasporto sono deducibili nella misura del 90 per
cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta. I professionisti possono dedurre un solo
veicolo e nel caso di studi associati è deducibile un solo veicolo per
associato. |
dal
2007 (Unico 2008) |
| RIFERIMENTI
NORMATIVI |
OGGETTO |
PERIODO
FISCALE IN VIGORE |
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DISPOSIZIONI
COMUNI PER I SOGGETTI IRPEF |
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D.L. n. 112/2008,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
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I docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione
dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19%
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino
ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e
per la formazione. |
2008 |
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D.L. n. 112/2008,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Detrazione IRPEF del 19%,
per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La
detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per i familiari a
carico.La detrazione d'imposta compete fino all'importo massimo di euro
47,50. |
2008-2009 |
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Articolo 8, del D.P.R.
n. 917/1986 (così sostituito dall’articolo 1, comma 29, L. 24 dicembre
2007, n. 244)
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Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in
regime di contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle
associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione in cui si
imputano i redditi. Per le perdite della società in accomandita semplice
che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si
applica nei soli confronti dei soci accomandatari. |
dal
2008 |