(GU n. 183 del 8-8-2006)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006
Informativa semplificata per medici di base.
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  in  presenza  del  prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro  Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visti   gli   articoli 78,  comma 3  e  13,  comma 3,  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei  dati  personali),  secondo  cui  l'informativa  che il medico di
medicina  generale  e  il  pediatra  di  libera scelta devono fornire
all'interessato  relativamente al trattamento dei dati personali deve
includere almeno gli elementi indicati dal Garante;
  Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte
di   associazioni  rappresentative  delle  categorie  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Premesso
  Il  medico  di  medicina  generale  e  il pediatra di libera scelta
devono  informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa
il  trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento
delle  attivita'  amministrative  e  di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione  a  tutela  della  salute  o  dell'incolumita'  fisica
(articoli 78 e 13 del Codice).
  Il  Codice  prevede  che il Garante indichi gli elementi essenziali
che  devono  essere  contenuti  in  tale informativa, i quali possono
essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri particolari
trattamenti  di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del
Codice).
  A  tal  fine  l'Autorita'  ha consultato le realta' rappresentative
delle  predette  categorie  che  sono  state  individuate, sulla base
dell'esame  dei  regolamenti  di  esecuzione degli accordi collettivi
nazionali  per  la  disciplina  dei rapporti con i medici di medicina
generale  (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
270)  e  per  la  disciplina  dei  rapporti  con i medici specialisti
pediatri  di  libera  scelta (decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio  2000,  n. 272), nella Federazione italiana medici medicina
generale   (F.I.M.M.G.),  nel  Sindacato  nazionale  autonomo  medici
italiani  (S.N.A.M.I.),  nella  Federazione  italiana medici pediatri
(F.I.M.P.)  e  nella Federazione nazionale area medica-Confederazione
italiana   pediatri   (F.N.A.M.-C.I.Pe.).   L'Autorita'   ha  inoltre
consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e  degli  odontoiatri  (FNOMCeO),  stanti  i  compiti  di promozione,
valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali
attribuiti a tale organismo.
  Sulla   base   delle   osservazioni   formulate   da  tali  realta'
rappresentative  e,  in  particolare,  delle riflessioni emerse sugli
elementi  contenuti  in  un  primo  schema di informativa predisposto
dall'Autorita',   e'   stato  elaborato  il  modello  di  informativa
riportato  in allegato alla presente deliberazione, che potra' essere
utilizzato  facoltativamente  dai  medici  di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta.
                          Considerato che:
  Il  Garante  ritiene  necessario  indicare nell'allegato modello di
informativa  alcuni  elementi  essenziali  che  i  medici di medicina
generale   e   i   pediatri   di   libera   scelta  devono  includere
nell'informativa  da  fornire  agli assistiti, ai quali dovra' essere
precisato, in particolare, che:
    a) le  informazioni  relative  al  loro  stato  di salute possono
essere  rese  note  ai  relativi  familiari  o conoscenti solo se gli
assistiti  abbiano  manifestato  uno  specifico  consenso  al proprio
medico.  Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire
anche  successivamente  alla  prestazione  nei soli casi, individuati
selettivamente  dal medico, di impossibilita' fisica o di incapacita'
dell'interessato;
    b) il  medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
raccolgono,  di  regola,  i  dati  personali  presso  l'interessato e
possono  trattare  informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti
di   esami   clinici  e  diagnostici  (effettuati  sulla  base  della
prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra)
solo  quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria
o al professionista presso cui si e' rivolto il suo consenso.
  Resta  ferma  la  necessita'  che,  a  norma di legge, il medico di
medicina  generale  e  il  pediatra  integrino  i  suddetti  elementi
essenziali  in  relazione  ad eventuali trattamenti di dati personali
che  presentano  rischi  specifici, in particolare nel caso in cui il
medico di medicina generale o il pediatra intendano effettuare:
    a) attivita' di sperimentazione clinica controllata di medicinali
(art. 78, comma 5, lettera a), del Codice);
    b) attivita'  di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5,
lettera b), del Codice);
    c) attivita'  di  fornitura  all'interessato  di  beni  o servizi
attraverso  una  rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5,
lettera c), del Codice);
    d) trattamenti  per  scopi  scientifici,  di ricerca scientifica,
medica, biomedica ed epidemiologica (articoli 78, comma 5, lettera a)
e 110 del Codice).
  L'allegato  modello di informativa riguarda anche il trattamento di
dati  correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da altro
soggetto,  individuabile  in  base  alla  prestazione richiesta. Tale
trattamento  puo'  essere  in tal senso effettuato da chi sostituisca
temporaneamente  il  medico, o fornisca una prestazione specialistica
su   richiesta   dello  stesso,  oppure  tratti  lecitamente  i  dati
nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata
o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali
dell'interessato al medico in conformita' alla disciplina applicabile
(art. 78, comma 4, del Codice).
                     Considerato, altresi', che:
  Gli  elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono
essere   forniti  all'interessato  nei  modi  di  legge  una  tantum,
attraverso  idonee modalita' che ne facilitino la conoscenza da parte
degli  assistiti,  anche  sulla  base  del  rapporto personale con il
singolo  paziente  e  tenendo  conto  delle  circostanze  concrete. I
contenuti  dell'informativa  possono  essere  comunicati direttamente
all'assistito,  a  voce  o  per  iscritto, oppure affiggendo il testo
dell'informativa,  facilmente  visibile,  nella  sala  d'attesa dello
studio  medico  ovvero  con  altra idonea modalita' (in aggiunta o in
sostituzione  delle  altre  forme) quale, ad esempio, la riproduzione
dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli
(art. 78, comma 3, del Codice).
  L'informativa   puo'  essere  fornita  anche  successivamente  alla
prestazione,  senza  ritardo,  nel  caso  di emergenza sanitaria o di
igiene   pubblica   (art.  117  d.lg.  31 marzo  1998,  n.  112),  di
impossibilita'  fisica,  di  incapacita' di agire o di incapacita' di
intendere  o  di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente
ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la
prestazione   medica   puo'   essere   pregiudicata   in  termini  di
tempestivita' o efficacia (art. 82 del Codice).
                   Tutto cio' premesso il garante
  Ai  sensi  degli  articoli 78,  comma 3, e 13, comma 3, del Codice,
indica  nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante
del  presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di
medicina  generale  e  il  pediatra di libera scelta devono includere
nell'informativa   da   fornire   all'interessato   relativamente  al
trattamento dei dati personali.

    Roma, 19 luglio 2006

                            Il presidente
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli

                             Il relatore
                              Pizzetti

      
                                                             Allegato

                            INFORMAZIONE
    Gentili signori,
    desidero  informarvi  che  i vostri dati sono utilizzati solo per
svolgere   attivita'  necessarie  per  prevenzione,  diagnosi,  cura,
riabilitazione   o   per   altre   prestazioni   da   voi  richieste,
farmaceutiche e specialistiche.
    Si  tratta  dei  dati  forniti da voi stessi o che sono acquisiti
altrove,  ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o
di risultati di esami clinici.
    Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per
garantire  la  conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte
dei  miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono
tenuti  a  queste  cautele  anche  i professionisti (il sostituto, il
farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
    I  dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario
o previsto dalla legge.
    Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari
e conoscenti solo su vostra indicazione.
    In  qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano,
sapere   come  sono  stati  acquisiti,  verificare  se  sono  esatti,
completi,  aggiornati  e ben custoditi, e far valere i vostri diritti
al riguardo.
    Per  attivita'  piu'  delicate  da svolgere nel vostro interesse,
sara' mia cura informarvi in modo piu' preciso.