REGIONE
del VENETO
giunta
regionale
Data
10 agosto 2007
Protocollo
N° 453219/50.08.00
Oggetto:
DGR n. 600 del 13/03/2007 avente ad oggetto " Piano Nazionale di
contenimento dei tempi
di attesa per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 280 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Piano Attuativo Regionale: integrazione D.G.R.
n. n. 3535 del 12.11.2004 e n. 2066 del
27.06.06" - specifiche applicative
Ai Signori Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS.
ed Ospedaliere
del Veneto
Loro Indirizzi
Al Commissario Straordinario
IRCCS "Istituto Oncologico Veneto"
Via Gattamelata, 64 35100 Padova
e, p. c.
Al Signor Segretario Regionale
alla Sanità e Sociale
SEDE
Al Signor Dirigente della Direzione
Risorse Socio Sanitarie
SEDE
Al Signor Dirigente della Direzione
Piani e Programmi Socio Sanitari
SEDE
Ai signori componenti
del Tavolo di Monitoraggio Regionale
Liste di Attesa
LORO INDIRIZZI
Negli incontri tenuti dalla scrivente Direzione per monitorare lo stato
di attuazione dei Piani
Aziendali di recepimento della DGR n. 600 del
13/03/2007 è emersa la necessità di circostanziare
alcuni aspetti relativi agli adempimenti da porre in essere in attuazione del
Piano Regionale per il
contenimento dei tempi di attesa.
Appare opportuno quindi integrare la note
regionale prot. n.
367920/50.08.00 del 28.06.2007 con le ulteriori indicazioni operative di
seguito riportate.
Si ritiene necessario che ogni Azienda sanitaria istituisca un "tavolo
di monitoraggio per
l'attuazione della DGR n. 600/07" composto da
rappresentanti della Medicina Generale, della
Medicina Specialistica (Ospedalieri e SAI), delle Associazioni dei consumatori
e degli utenti e della
Direzione Sanitaria Aziendale con il compito specifico di:
1
monitorare sistematicamente l'applicazione
del proprio Piano aziendale
e quindi
l'effettiva attuazione dei percorsi individuati, nonché avere informazioni
tempestive ed
efficaci al fine di governare l'appropriatezza prescrittiva
e concordare eventuali
correttivi e soluzioni organizzativo/gestionali;
2
definire, a livello aziendale, le modalità di informazione/formazione
da porre in essere nei confronti di
tutti i soggetti prescriventi, pariteticamente coinvolti nei processi di
riorganizzazione della domanda, al fine di garantire, in ambito aziendale, una
effettiva
omogeneità prescrittiva nell'applicazione dei
criteri di prioritarizzazione.
Visto che la DGR 600/07 dispone che ciascuna Azienda
è tenuta a garantire, per le
prestazioni elencate nell'allegato A,
il rispetto dei tempi massimi di attesa nei punti di
erogazione specificamente dalla stessa individuati, è auspicabile
un'interazione dei suddetti tavoli
anche a livello provinciale per un coordinamento funzionale dell'intera area.
Relativamente all'utilizzo delle
"classi di priorità" come strategia fondamentale per la
gestione delle liste d'attesa secondo principi di appropriatezza
clinica, organizzativa e prescrittiva si
ribadisce che:
o
la
richiesta di visita da erogarsi in urgenza in Pronto Soccorso (classe U in
ricetta rossa)
deve far riferimento a situazioni cllniche di
urgenza indifferibile per le quali necessita un'immediata visita o
trattamento da parte del Medico di Pronto Soccorso. Non possono essere
richieste al Pronto Soccorso prestazioni strumentali urgenti. Le Aziende
possono organizzare autonomamente percorsi alternativi relativi alle visite e
alle prestazioni urgenti al fine di evitare accessi impropri al Pronto
Soccorso, che deve rimanere unico riferimento alla "urgenza
indifferibile".
o
la
richiesta di prestazioni aventi carattere di "urgenza
differibile" da erogarsi entro 72
ore, ai sensi della Legge 3 agosto 2007 n. 120 pubblicata sulla G:U. n.181
del 6.8.2007, rientra nella classe di priorità A ( B in ricetta) .Le
Aziende ULSS sono tenute ad organizzare percorsi dedicati per tale tipologia
di richiesta e a definire le specifiche cliniche delle
prestazioni oggetto di detta prescrizione da garantire presso le Unità
Operative e/o gli ambulatori specialistici ma non in Pronto Soccorso.
o
i
tempi massimi di attesa individuati nell'allegato A sono riferiti
esclusivamente alle
"prime visite" e alle "prime prestazioni
diagnostico/terapeutiche", ovvero a quelle che
rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al
problema di salute posto. Sono quindi esclusi i controlli (come
definiti dalla D.G.R. n. 486 del 5/3/2004) e le
prestazioni successive al primo accesso e programmate dallo specialista che ha
già preso in carico il paziente nonché le
prestazioni di screening. Si richiama, altresì, la necessità di
distinguere, nell'attività di prenotazione, tra "prime visite" e
"controlli" mediante l'uso di liste separate di prenotazione e
quindi agende dedicate e distinte o comunque
spazi riservati nelle agende informatizzate.
A tal proposito si invitano le Aziende a
porre in essere modalità organizzative finalizzate a
garantire automatiche prenotazioni dei controlli programmati (visite e
prestazioni specialistiche
post ricovero o successive alla prima visita specialistica) all'atto della
dimissione e/o in costanza
di prima visita e a definire canali preferenziali per i pazienti seguiti in
assistenza residenziale
integrata, ADIMED o ADIHR, informando sempre il Medico di Medicina Generale
parte attiva
nella gestione della domanda e principale punto di riferimento del paziente
stesso.
Il Medico di Medicina Generale è a sua volta
invitato a esplicitare chiaramente nelle
prescrizioni "Visita di controllo " quando intende richiedere tale
visita.
La DGR 600/2007 ha disposto che, se la ricetta non contiene alcuna
indicazione della
classe di priorità assegnata o della diagnosi/sospetto diagnostico, la
richiesta deve essere sempre
considerata di classe "C".
Nel merito, qualora il medico prescrivente, al fine di tutelare la privacy
del paziente, ritenga di non riportare in ricetta il quesito diagnostico, si
conviene che il quesito sia rilasciato dal medico al paziente in busta chiusa
da consegnare allo specialista.
In
tale caso la ricetta del SSR dovrà contenere la
dicitura "quesito clinico
allegato" e la biffatura
della classe di priorità necessaria per l'attribuzione del tempo di attesa .
In assenza di questa
dicitura la ricetta dovrà essere considerata priva del quesito
diagnostico.
******
Come anticipato con nota regionale prot. n.
367920/50.08.00 del 28.06.2007 con la presente
si invia, in allegato, il disciplinare tecnico della rilevazione "Taps"
aggiornato con le indicazioni
necessario per consentire alle aziende sanitarie di porre in essere gli
adempimenti di
competenza, richiesti dalle nuove modalità operative di cui alla DGR n. 600
del 13/03/2007.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE REGIONALE
f.to Dr. Domenico Mantoan