RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IRAP DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
Le argomentazioni a sostegno di questa richiesta poggiano sulla considerazione
secondo la quale il presupposto del tributo, così come è stato definito dalla
giurisprudenza ed in più occasioni da Noi evidenziato, non si realizza mai in
relazione all’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.
Infatti, stando alla limitazione che la Corte Costituzionale ha tracciato, nonché
alla interpretazione sostenuta dalla Corte di Cassazione, il presupposto per
l’applicazione dell’Irap ai redditi di lavoro autonomo consiste
essenzialmente nella possibilità che una struttura organizzata contribuisca
all’arricchimento in misura ulteriore rispetto a quanto il singolo soggetto
passivo sia in condizioni di ottenere dall’impiego delle proprie capacità
intellettuali e fisiche. In altri termini, condizione necessaria per applicare
il tributo è costituita dall’esistenza di un surplus di arricchimento per il
professionista riconducibile all’impiego di fattori organizzativi capaci di
integrare la capacità individuale.
Nel caso del Medico di Medicina Generale la struttura organizzata di cui dispone
e che utilizza per l’esercizio della attività nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale è un fattore che, indipendentemente dall’ampiezza e
dall’articolazione, non imprime all’attività alcun potenziale economico
ulteriore rispetto a quanto percepito dal medico secondo il regime
convenzionale. Non esiste quindi alcun “surplus” o “quid pluris” di
arricchimento, come i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito, che
derivi dall’impiego di fattori organizzativi e conseguentemente alcuna base
imponibile legittimamente assoggettabile al tributo.
Tali considerazioni conducono alla conclusione che il provento professionale
derivante dall’esercizio dell’attività nell’ambito del SSN non sia
assoggettabile all’Irap per nessun medico di medicina generale, indipendentemente
dall’ampiezza e dalla articolazione dell’organizzazione di cui si avvale.
Si precisa però che tali conclusioni non si possono estendere al trattamento
dei proventi conseguiti dal MMG nell’ambito dell’esercizio della propria
attività libero- professionale i cui compensi siano percepiti direttamente dal
paziente-cliente, che continuano ad essere assoggettati ad Irap come
ordinariamente previsto.
In questi mesi la Fimmg nazionale ha cercato un confronto con le Istituzioni però
con scarso successo e per questo la Commissione Fisco ritiene opportuno invitare
i MMG a presentare istanza di rimborso dei tributi versati dal 2004, alle
proprie competenti Agenzie delle Entrate. Trascorsi 90 giorni dalla
presentazione dell’istanza ed in mancanza di risposta da parte dell’Agenzia,
si dovrà procedere, sempre singolarmente, con un ricorso tributario che stiamo
già predisponendo e che possa essere utilizzabile da tutti.
Carmine Scavone - Commissione Fisco Fimmg Nazionale
Note esplicative:
- l’istanza di rimborso deve essere redatta in carta semplice e va
presentata all’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio
fiscale del contribuente al momento delle richiesta. All’istanza devono
essere allegate le certificazioni comprovanti le distinte dei versamenti
Irap eseguiti.
- se l’istanza di rimborso viene rigettata o accolta solo parzialmente, il
contribuente può impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi la
competente commissione tributaria, entro 60 giorni dalla sua notifica;
- se non viene comunicata alcuna decisione entro 90 giorni dalla
presentazione dell’istanza (silenzio-rifiuto), il contribuente può
ricorrere dinanzi la competente commissione tributaria fino alla
prescrizione del diritto stesso, nei termini di 10 anni;
- i colleghi che hanno già presentato istanza di rimborso sono invitati a
inviare una mail all’indirizzo fisco@fimmg.org
precisando il grado attuale del loro contenzioso per avere informazioni e
documentazione particolareggiata.