Decreto legge 30 giugno 2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
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Circolare Prot. MOT3/4397/M350 del 02/09/2005 Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti |
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la
legge 17 agosto 2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il
decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: “Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.
In particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute negli
articoli 5 e 5bis della legge in esame, la normativa ha introdotto alcune
novità che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare le
disposizioni già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310 del 6
luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi
abrogate.
1. È stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza
dell’obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la
maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti, quindi, possono
conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a
seguito di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare
MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.
3. Coloro che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005,
possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori senza esame, previa presentazione, all’Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai
seguenti documenti:
- attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- certificato medico, di data non anteriore a sei mesi che attesti il
possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della
categoria A. La
legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1 gennaio 2008 la
certificazione medica potrà essere rilasciata da un “medico di medicina
generale” che deve attestare che il richiedente sia in possesso di
“condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore”. Al riguardo, questa Amministrazione ha interessato
il competente Ministero della salute, affinché lo stesso specifichi quali
debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve
possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici
competenti a rilasciare la certificazione di idoneità. Nelle more che il
Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, codesti Uffici
potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la
loro attività sia in regime libero professionale sia nell’ambito di
strutture pubbliche, che attestino che l’interessato sia in possesso di
“condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore”;
- attestato di frequenza di specifico corso presso un’autoscuola.
(...)
7. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento
per esame del certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1 luglio
2005, ma che sostengono l’esame dopo tale data, devono produrre il
certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
8. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono
produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito
positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato
medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più
breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati
anteriormente al 1 luglio, che sostengono l’esame dopo tale data, e che
quindi non erano a conoscenza dell’obbligo di produrre il certificato
medico, potranno sostenere l’esame ma il rilascio del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa
presentazione del certificato medico.
(...)
10. Eventuali richieste di duplicato del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità
psicofisica.
11. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero
sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono
restituirlo all’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel
caso in cui conseguano una patente di guida.
La legge 168/2005 ha introdotto anche altre importanti novità in materia:
a) possibilità di sottoporre a procedimento di revisione il titolare di
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art.
128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della sussistenza
dei requisiti psicofisici;
b) possibilità di sospendere il certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori ai sensi dell’art. 129 del codice della strada, in caso di
perdita temporanea dei requisiti psicofisici;
c) possibilità di revocare il certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori ai sensi dell’art. 130 del codice della strada, in caso di
perdita definitiva dei requisiti psicofisici;
d) introduzione del principio della scadenza di validità del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 126 del
codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le scadenze
previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo
provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla
procedura di rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei
ciclomotori. Nelle more dell’emanazione di tali disposizioni, la data di
scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate
manualmente sul certificato stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini