INTERESSANTI CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA - SEZ. V, SENT. N. 9/05/09 DEL 09.01.2009 

(LA NATURA DEL RAPPORTO TRA IL MEDICO DI BASE E SSN ESCLUDE DI PER SÉ L’IRAP)

 

Tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e il servizio sanitario nazionale escludono di per sé l’esistenza di un’organizzazione autonoma, e non renderebbero necessarie le prove per la verifica dell’esistenza o meno della organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP.  

Il principio di fondo, appare confermare un profilo già tracciato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 25220 del  15.10.2008.   

Il medico convenzionato svolge il proprio incarico sotto il potere di sorveglianza delle ASL, deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata, non può superare un certo numero massimo di assistiti, è tenuto ad osservare un orario settimanale di apertura e di esecuzione di visite domiciliari, ha un obbligo di preventiva comunicazione del periodo di ferie e infine gode di un trattamento economico prestabilito.

 

 [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosan[itario.net

[Doctornews del 5/2/2009]