Novità
introdotte dalla legge Treu (art.18) e ricomposizione di una disciplina
carente e lacunosa
Gli stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano ormai da
tempo il modo più immediato e anche più frequente per raggiungere
un’impresa e quindi il mercato del lavoro.
Fino al 1997, tuttavia, data dell’introduzione dell’art.18 della
legge 196, meglio nota come legge Treu, mancava una normativa coerente
ed esaustiva al riguardo.
Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo ‘98,
è stata poi data attuazione all’art.18 della legge 196/97 con
l’introduzione di alcune importanti modifiche, quali:
1. l’estensione della platea dei soggetti promotori anche agli enti
privati senza fini di lucro;
2. gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
3. l’inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati e degli
inoccupati;
4. l’inserimento delle Agenzie per la promozione dell’impiego e
degli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare
l’ingresso in azienda di chi non ha lavoro.
Scopi formativi per i giovani coinvolti in circuiti
scolastici, università e sistemi di formazione professionale
Il tirocinio formativo, quale strumento per l’acquisizione di
un’esperienza professionale pratica, si rivolge a soggetti che abbiano
adempiuto l’obbligo scolastico e può essere utilizzato anche per
consentire agli individui in cerca di occupazione di rientrare nel mondo
del lavoro. Si rivolge anche a cittadini di stati membri della comunità
europea o a cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di
reciprocità.
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole
dell’azienda che lo accoglie, rispettandone le norme in materia di
igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I tirocini attivati ai sensi dell’art.18 L.196/97 hanno comunque
valore di credito formativo, se certificati dall’ente promotore.
Soggetti promotori
Gli enti promotori individuati dal regolamento sono le agenzie regionali
per l’impiego e sezioni circoscrizionali per l’impiego, le direzioni
provinciali del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le
scuole statali, quelle private parificate, i centri di formazione e/o
orientamento pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche e
cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo per disabili ed
infine le istituzioni formative private, senza fini di lucro.
Ai soggetti promotori spetta l’onere di assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che per la
responsabilità civile verso terzi e su di loro ricade la responsabilità
di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le
modalità di attuazione dello stage. Nell’elaborazione di questo
progetto i soggetti promotori godono di un’ampia discrezionalità. I
rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da
apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del
tirocinio.
Obblighi dei soggetti ospitanti e durata dei tirocini
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire
l’esperienza dello stagista nell’ambiente di lavoro. Dovrebbero,
inoltre, garantire la presenza di un tutore come responsabile
didattico-organizzativo delle attività. Non configurandosi come
rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta l’obbligo, a
carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al
tirocinante. Per le aziende che impegnano giovani provenienti da regioni
del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del
tirocinante.
Per quanto attiene la durata massima dei tirocini formativi, la legge
fissa il limite in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria
superiore, in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di
Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative
post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati, in 12 mesi per
gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati ed in 24 mesi
per i portatori di handicap.
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Costi ridotti per le
aziende che assumono e più possibilità per i giovani alla prima
esperienza lavorativa
Il contratto di formazione lavoro (C.F.L.) rimane a tutt’oggi in
Italia uno dei più agili strumenti legislativi che favoriscono
l’inserimento nel mondo del lavoro di centinaia di migliaia di
giovani. Si tratta di un tipo di vincolo a tempo determinato, non
rinnovabile, che può durare al massimo 24 mesi.
A partire dal 1984, il testo del contratto ha ricevuto una serie di
sostanziosi emendamenti volti a renderlo sempre più applicabile da
parte delle aziende nel reclutamento di nuovo personale. In particolare,
alle aziende che fanno ricorso al C.F.L. per l’assunzione di nuovo
personale, la legge garantisce una serie di incentivi consistenti in
sgravi fiscali (riduzioni sulle aliquote dei contributi previdenziali
che vanno dal 25 al 50%) miranti a valorizzare lo sforzo profuso dal
datore di lavoro nella formazione dei neoassunti.
I requisiti per aziende che possono avvalersi del C.F.L.
Questa formula contrattuale è utilizzabile da tutte quelle aziende
(enti pubblici, imprese private, consorzi o cooperative) che, nel
periodo compreso nei 12 mesi precedenti al momento stesso in cui lo
applicano nel reclutamento di nuovo personale, dimostrino di non avere
in corso riduzioni di personale. Rappresenta un’eccezione il fatto che
le nuove assunzioni attraverso C.F.L. si riferiscano a figure
professionali differenti da quelle messe precedentemente in mobilità
dall’impresa. Inoltre il C.F.L. risulta particolarmente adatto alle
nuove assunzioni di tutti quei datori di lavoro iscritti agli albi
professionali, incoraggiati ad adottare questo tipo di assunzione da
parte dei rispettivi Ordini. Rientrano nel novero delle imprese che
possono far ricorso al C.F.L. anche le associazioni professionali,
sportive, a sfondo socio-culturale e le fondazioni.
Un’ulteriore opportunità di essere assunti per i giovani
dai 16 ai 32 anni
Fanno parte della categoria di lavoratori reclutabili dalle imprese
mediante C.F.L. i giovani di età compresa fra 16 e 32 anni. Unica
eccezione nel nostro Paese è rappresentata dal Mezzogiorno, dove le
Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.) hanno la facoltà di
elevare a loro discrezione l’età massima per l’assunzione come
C.F.L. Nel caso in cui un’impresa del Sud, in concomitanza con la
scadenza di un C.F.L., decida di trasformarlo in un contratto a tempo
indeterminato, potrà per legge godere di un prolungamento degli sgravi
fiscali d’incentivo previsti dal C.F.L. per altri 12 mesi.
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La disciplina del contratto a tempo determinato,
ovvero del contratto di lavoro che prevede una scadenza finale, è stata
modificata con il D. Lgs. del 06.09.2001, n.368, emanato in attuazione
della Direttiva comunitaria 1999/70 sul lavoro a termine, che ha
espressamente abrogato la precedente normativa.
Secondo tale norma, il contratto di lavoro a termine può
essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera
per un periodo di tempo limitato. Si può pensare, ad esempio,
ad incrementi di attività dovuti a circostanze eccezionali, alle
attività stagionali, alla sostituzione di lavoratori assenti per
malattia, ferie, ecc.
L’assunzione a termine non è invece ammessa:
* per sostituire lavoratori in sciopero;
* per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei
mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati
dalla legge;
* per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
* per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza
sul lavoro.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta
e deve contenere l’indicazione delle ragioni sopra indicate; in loro
mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato. Una copia
dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque
giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è
richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni.
Casi particolari si rilevano nel settore del trasporto aereo
dove sono ammessi contratti a termine di durata complessiva non
superiore a 6 mesi nei periodi compresi tra aprile e ottobre di ogni
anno, nonché contratti a termine di durata non superiore a 4 mesi per
periodi diversamente distribuiti.
In agricoltura il rapporto di lavoro a tempo determinato è
previsto in via ordinaria in base ad una specifica normativa; a
tale rapporto, pertanto, non si applica la disciplina in esame.
È inoltre sempre consentita l’assunzione a termine dei
dirigenti, purché la durata del contratto non sia superiore a 5 anni.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere limiti
quantitativi all’utilizzazione dei contratti a termine a seconda dei
settori produttivi o anche delle singole imprese. Tuttavia, non possono
essere previsti limiti quantitativi per i contratti a termine che siano
conclusi:
* per una durata non superiore ai 7 mesi;
* nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai
contratti collettivi;
* per ragioni di carattere sostitutivo o per lavori stagionali;
* per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno;
* nel settore dello spettacolo, per specifici programmi radiofonici o
televisivi;
* per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o
predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale;
* al termine di un periodo di tirocinio o di stage;
* per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni.
Il termine finale del contratto può essere prorogato, per
una sola volta, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a
tre anni e con il consenso del lavoratore. La proroga è
ammessa quando sussistono ragioni oggettive e si riferisce alla stessa
attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto
iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro
(durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di
lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo
alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore. La
legge fissa anche un termine massimo per la prosecuzione oltre la
scadenza, termine pari a 20 giorni, se il contratto a termine aveva una
durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il
rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve
essere considerato a tempo indeterminato.
Una disciplina particolare è prevista per l’ipotesi in cui
il lavoratore venga assunto più volte a termine presso la stessa
azienda. In tale ipotesi, se il lavoratore viene riassunto a
termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, a seconda che il primo
contratto fosse di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6
mesi, il secondo contratto viene considerato a tempo indeterminato. Se
invece il lavoratore viene riassunto a termine immediatamente dopo la
scadenza del primo contratto, in modo che tra il primo e il secondo
contratto non vi sia alcuna soluzione di continuità, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data della
stipulazione del primo contratto.
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere lo
stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che
svolgano la stessa attività, ovvero che abbiano lo stesso
inquadramento contrattuale, in proporzione al periodo di lavoro
prestato. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la
gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine
rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa, a meno che non
sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo
determinato.
Il lavoratore assunto a termine ha inoltre diritto a ricevere
una formazione specifica in materia di sicurezza per l’esercizio delle
mansioni per le quali è stato assunto, al fine di prevenire i rischi
connessi all’esecuzione del lavoro.
Per quanto riguarda, più in generale, la formazione professionale,
la legge prevede che i contratti collettivi di lavoro possano prevedere
le condizioni e le modalità di accesso dei lavoratori a termine ad
opportunità di formazione adeguate.
Una particolarità della disciplina del lavoro a termine
riguarda il licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato non
può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per
giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la
prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non
è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo,
sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell’attività
dell’impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della
scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento
del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate
al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore
di lavoro nel periodo considerato. (Fonte: Agenzia
Lavoro)
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Un utile strumento
contrattuale per un primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Rispetto alla regolamentazione del cosiddetto lavoro interinale,
la nuova legislatura in merito contribuisce a riportare la condizione
italiana su un piano di parità rispetto ai principali paesi europei. In
questo senso, viene ulteriormente garantita la tutela dei
lavoratori temporanei, secondo un modello di inquadramento legislativo
che risulta ispirato a quello francese. Il lavoro temporaneo si
definisce, quindi, come un importante canale che favorisce l’ingresso
nel mondo lavorativo di tutti coloro, soprattutto dei più giovani, che
intendono muovere i primi passi nel mercato del lavoro. Un mercato che
risente, oggi come non mai, delle fluttuazioni dell’economia
globalizzata.
I tre protagonisti del lavoro temporaneo:
l’agenzia fornitrice, il lavoratore e l’azienda utilizzatrice
Quando un’azienda richiede una prestazione d’opera di natura
temporanea, può far ricorso alla formula del lavoro interinale. Si
tratta di una prassi che prevede la relazione fra tre soggetti:
l’azienda utilizzatrice, l’azienda riconosciuta dal Ministero del
Lavoro (o agenzia) e il lavoratore. Quest’ultimo, per conto
dell’agenzia che lo assume di norma, è chiamato a prestare la propria
opera temporanea all’impresa utilizzatrice, agendo sotto la sua
direzione. L’agenzia, in relazione al tipo di impiego e al tempo
previsto della sua durata comunicatogli dall’impresa utilizzatrice,
assume il prestatore d’opera con un contratto a tempo determinato
corrispondente alla durata del suo impegno.
Se l’agenzia lo assume a tempo indeterminato,
il lavoratore riceve un risarcimento per tutti i giorni che non lavora
Tuttavia, l’agenzia può decidere di assumere il lavoratore a tempo
indeterminato, inviandolo presso ulteriori imprese utilizzatrici che ne
richiedono volta per volta l’opera. Se si verifica questa seconda
possibilità, al lavoratore è garantita un’indennità di disponibilità
relativa alle giornate in cui, pur rimanendo a disposizione, non è
stato chiamato a lavorare. Si danno però casi in cui è l’azienda
utilizzatrice ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore al termine
della missione. A questo proposito, la nuova legge ha provveduto a
rimuovere tutti gli eventuali ostacoli legali frapposti dalle agenzie,
venendo così incontro alle legittime aspirazioni dei lavoratori.
Le agenzie di lavoro temporaneo velocizzano i
tempi della ricerca e del reclutamento per i lavoratori e le aziende
In questo nuovo scenario, si sottolinea l’importante ruolo di
intermediazione svolto dall’azienda fornitrice di figure
professionali. Le agenzie di fornitura di lavoro interinale, infatti,
oltre a non essere soggette al divieto di ricoprire la mansione svolta
previsto dalla legge 23-10-1960 n. 1369, sono anzi riconosciute dal
legislatore per le funzioni offerte al mercato del lavoro. Si tratta
quasi sempre di indispensabili servizi di reclutamento, selezione e
collocamento di personale lavorativo che contribuiscono a snellire il
mercato del lavoro, riducendo i spesso snervati tempi della ricerca, sia
da parte dei lavoratori che delle stesse aziende.
I costi per le aziende utilizzatrici del lavoro
interinale
Le aziende, in effetti, devono corrispondere alle agenzie fornitrici un
compenso che si somma al costo del lavoro svolto e al contributo
preventivato per la formazione professionale dei lavoratori interinali.
A conti fatti e in proporzione, quindi, per un’azienda
l’”affitto” di un lavoratore temporaneo viene a costare di più di
una tradizionale assunzione a tempo indeterminato. Nonostante il maggior
costo orario, molte imprese si sono orientate ad utilizzare il lavoro
temporaneo per l’elasticità del nuovo strumento, per l’assoluta
certezza sul tipo di rapporto instaurato e dei realtivi costi.
I casi in cui la legge non consente l’utilizzo
di lavoro temporaneo
La legge esclude la fornitura di lavoro temporaneo nei casi di
a) per le
mansioni individuate dai CCNL di categoria con particolare riguardo alle
mansioni più pericolose,
b) sostituzione di lavoratori in sciopero,
c)
in aziende che, nei dodici mesi precedenti, abbiamo messo in mobilità,
in cassa integrazione o licenziato parte del personale,
d) imprese non
in regola con la valutazione dei rischi (art. 4 DL n. 626/94),
e)
attività produttive che richiedono particolari controlli medici e, in
generale, mansioni che comportano particolari rischi per i lavoratori.
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Il contratto a chiamata, o lavoro intermittente, o job
on call è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa a tempo determinato o indeterminato
. Questa tipologia lavorativa è regolamentata dal DLS 10 settembre
2003, n. 276, art. 33 (vedi di seguito il relativo estratto dal Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 33).
Il contratto intermittente può essere stipulato
solamente nel caso di lavoro A CARATTERE DISCONTINUO O
INTERMITTENTE.
Le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente sono indicate
nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, in
attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi (Decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004). Del
predetto Regio Decreto devono considerarsi solamente le tipologie di
lavoro indicate senza considerare i requisiti dimensionali e le altre
limitazioni alle quali lo stesso Decreto fa riferimento Circolare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2005, n. 4).
In ogni caso, sempre in attesa delle nuove determinazioni della
contrattazione collettiva, continuano ad applicarsi le clausole
contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003,
che disciplinavano l’esecuzione di prestazioni di carattere
discontinuo (DM 23 ottobre 2004).
Il contratto intermittente può essere stipulato
solamente nel caso di lavoro PER PERIODI PREDETERMINATI
Per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno:
* week end: ore 13.00 del venerdì - ore 6.00 del lunedì
* vacanze natalizie: 1° dicembre - 10 gennaio
* vacanze pasquali: domenica delle Palme - martedì successivo il Lunedì
dell’Angelo
* ferie estive: 1° giugno - 30 settembre
I periodi sopra individuati potranno essere modificati dai contratti
collettivi per adeguarli alle effettive necessità di ogni settore, così
come potranno essere individuati ulteriori periodi predeterminati.
Il contratto intermittente può essere stipulato
solamente nel caso di lavoro CON PARTICOLARI LAVORATORI
In ogni caso, per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o con
più di 45 anni, anche pensionati (Dlgs 276/2003, art. 34, comma 2).
QUANDO NON E’ UTILIZZABILE IL CONTRATTO A
CHIAMATA:
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente (Dlgs art. 34, comma
3):
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto a chiamata
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
CARATTERISTICHE CONTRATTUALI
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della
prova, e deve contenere i seguenti elementi:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la
stipulazione del contratto
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita
dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove
prevista
- forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a
richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle
modalità di rilevazione della prestazione
- modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma
scritta e modalità della relativa conferma da parte del lavoratore
(Circolare Ministeriale 4/2005)
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità
di disponibilità
- eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione
al tipo di attività dedotta in contratto
Nel caso in cui nel contratto non siano espressamente
riportati gli elementi sopra elencati, lo stesso sarà intergrato dalle
indicazioni previste dai contratti collettivi (Circolare Ministeriale
4/2005).
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