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Testo in vigore dal:
13-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001,
ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della
salute, delle attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e),
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita'
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita'
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2001.
L'art. 21, cosi' recita: «Art. 21 (Delega al Governo per l'esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15
novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'art. 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le
modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri
affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e'
emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta
tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro".
3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e'
sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si
provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d).».
Note
all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute del lavoratori durante il lavoro». Il testo dell'art. 2, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 2
(Definizioni).
- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino la
loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi, e gli utenti
dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale
il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa
ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della lettera i),
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unita' produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o
in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'art. 8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unita' produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 8 (Servizio di
prevenzione e protezione).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art.
8-bis previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti,
il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo'
individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 2
Inserimento dell'art.
8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni).
- 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono
essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma
1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in
possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed
i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni
e province autonome, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi
definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno
quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e
protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita'
di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i
corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le
maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita' a carico
dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai
corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti
delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del
personale medesimo.».
Art. 3
Norma transitoria e
clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita'
di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente
o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a
conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui
all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,
primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati
da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle
regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di
formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con
riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di
giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001, nella causa n.
49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di
adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23
giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Note
all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della sanita' 16 gennaio 1997 reca: «Definizioni
dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente.».
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Accordo
per i corsi di formazione per i R.S.P.P. e gli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione
Accordo tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
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