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D.
Lgs. n. 626/1994:
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
1 - Campo di applicazione
Art.
2 - Definizioni
Art.
3 - Misure generali di tutela
Art.
4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto
Art.
5 - Obblighi dei lavoratori
Art.
6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori
Art.
7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
CAPO II - Servizio di prevenzione e protezione
Art.
8 - Servizio di prevenzione e protezione
Art.
8-bis - Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
o esterni
Art.
9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art.
10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art.
11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi
CAPO III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,
pronto soccorso
Art.
12 - Disposizioni generali
Art.
13 - Prevenzione incendi
Art.
14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato
Art.
15 - Pronto soccorso
CAPO IV - Sorveglianza sanitaria
Art.
16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
Art.
17 - Il medico competente
CAPO V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art.
18 - Rappresentante per la sicurezza
Art.
19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art.
20 - Organismi paritetici
CAPO VI - Informazione e formazione dei lavoratori
Art.
21 - Informazione dei lavoratori
Art.
22 - Formazione dei lavoratori
CAPO VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art.
23 - Vigilanza
Art.
24 - Informazione, consulenza, assistenza
Art.
25 - Coordinamento
Art.
26 - Commissione consultiva permanente
Art.
27 - Comitati regionali di coordinamento
Art.
28 - Adeguamenti al progresso tecnico
CAPO VIII - statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
Art.
29 - statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
TITOLO II - Luoghi di lavoro
Art.
30 - Definizioni
Art.
31 - Requisiti di sicurezza e di salute
Art.
32 - Obblighi del datore di lavoro
Art.
33 - Adeguamenti di norme
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro
Art.
34 - Definizioni
Art.
35 - Obblighi del datore di lavoro
Art.
36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art.
36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
Art.
36-ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
delle scale a pioli
Art.
36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi
all'impiego dei ponteggi
Art.
36-quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi
Art.
37 - Informazione
Art.
38 - Formazione ed addestramento
Art.
39 - Obblighi dei lavoratori
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art.
40 - Definizioni
Art.
41 - Obbligo di uso
Art.
42 - Requisiti dei DPI
Art.
43 - Obblighi del datore di lavoro
Art.
44 - Obblighi dei lavoratori
Art.
45 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art.
46 - Norma transitoria
TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi
Art.
47 - Campo di applicazione
Art.
48 - Obblighi dei datori di lavoro
Art.
49 - Informazione e formazione
TITOLO V-bis - Protezione da agenti fisici
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
49-bis - Campo di applicazione
Art.
49-ter - Definizioni
Art.
49-quater - Valori limite di esposizione e valori di azione
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art.
49-quinquies - Valutazione del rischio
Art.
49-sexies - Misure di prevenzione e protezione
Art.
49-septies - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art.
49-octies - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art.
49-nonies - Informazione e formazione dei lavoratori
Art.
49-decies - Sorveglianza sanitaria
Art.
49-undecies - Deroghe
Art.
49-duodecies - Linee guida
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art.
50- Campo di applicazione
Art.
51 - Definizioni
Art.
52 - Obblighi del datore di lavoro
Art.
53 - Organizzazione del lavoro
Art.
54 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art.
55 - Sorveglianza sanitaria
Art.
56 - Informazione e formazione
Art.
57 - Consultazione e partecipazione
Art.
58 - Adeguamento alle norme
Art.
59 - Caratteristiche tecniche
TITOLO VI-bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione ad amianto
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
59-bis - Campo di applicazione
Art.
59-ter - Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art.
59-quater - Individuazione della presenza di amianto
Art.
59-quinquies - Valutazione del rischio
Art.
59-sexies - Notifica
Art.
59-septies - Misure di prevenzione e protezione
Art.
59-octies - Misure igieniche
Art.
59-nonies - Controllo dell'esposizione
Art.
59-decies - Valore limite
Art.
59-undecies - Operazioni lavorative particolari
Art.
59-duodecies - Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto
Art.
59-terdecies - Informazione dei lavoratori
Art.
59-quaterdecies - Formazione dei lavoratori
Art.
59-quinquiesdecies - Sorveglianza sanitaria
Art.
59-sexiesdecies - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie e di rischio
Art.
59-septiesdecies - Mesoteliomi
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
60 - Campo di applicazione
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
Art.
60-bis
Art.
60-ter
Art.
60-quater
Art.
60-quinquies
Art.
60-sexies
Art.
60-septies
Art.
60-octies
Art.
60-novies
Art.
60-decies
Art.
60-undecies
Art.
60-duodecies
Art.
60-terdecies
Art.
61 - Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art.
62 - Sostituzione e riduzione
Art.
63 - Valutazione del rischio
Art.
64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art.
65 - Misure igieniche
Art.
66 - Informazione e formazione
Art.
67 - Esposizione non prevedibile
Art.
68 - Operazioni lavorative particolari
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
Art.
69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
Art.
70 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art.
71 - Registrazione dei tumori
Art.
72 - Adeguamenti normativi
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
Art.
72-bis - Campo di applicazione
Art.
72-ter - Definizioni
Art.
72-quater - Valutazione dei rischi
Art.
72-quinquies - Misure e principi generali per la prevenzione
dei rischi
Art.
72-sexies - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art.
72-septies - Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze
Art.
72-octies - Informazione e formazione per i lavoratori.
Art.
72-novies - Divieti
Art.
72-decies - Sorveglianza sanitaria
Art.
72-undecies - Cartelle sanitarie e di rischio
Art.
72-duodecies - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art.
72-terdecies - Adeguamenti normativi
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici
CAPO I
Art.
73 - Campo di applicazione
Art.
74 - Definizioni
Art.
75 - Classificazione degli agenti biologici
Art.
76 - Comunicazione
Art.
77 - Autorizzazione
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art.
78 - Valutazione del rischio
Art.
79 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art.
80 - Misure igieniche
Art.
81 - Misure specifiche per le strutture sanitarie e
veterinarie
Art.
82 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art.
83 - Misure specifiche per i processi industriali
Art.
84 - Misure di emergenza
Art.
85 - Informazioni e formazione
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
Art.
86 - Prevenzione e controllo
Art.
87 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art.
88 - Registro dei casi di malattia e di decesso
TITOLO VIII-bis - Protezione da atmosfere esplosive
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
88-bis - Campo di applicazione
Art.
88-ter - Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art.
88-quater - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Art.
88-quinquies - Valutazione dei rischi di esplosione
Art.
88-sexies - Obblighi generali
Art.
88-septies - Coordinamento
Art.
88-octies - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art.
88-novies - Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art.
88-decies - Termini per l'adeguamento
Art.
88-undecies - Verifiche
TITOLO IX - Sanzioni
Art.
89 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti
Art.
90 - Contravvenzioni commesse dai preposti
Art.
91 - Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli
installatori
Art.
92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente
Art.
93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art.
94 - Violazioni amministrative
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali
Art.
95 - Norma transitoria
Art.
96 - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
Art.
96-bis - Attuazione degli obblighi.
Art.
97 - Obblighi d'informazione
Art.
98 - Norma finale
Allegato
I - Allegato
II - Allegato
III - Allegato
IV - Allegato
V - Allegato
VI - Allegato
VII - Allegato
VIII - Allegato
VIII-bis - Allegato
VIII-ter - Allegato
VIII-quater - Allegato
VIII-quinquies - Allegato
VIII-sexties - Allegato
IX - Allegato
X - Allegato
XI - Allegato
XII - Allegato
XIII - Allegato
XIV - Allegato
XV - Allegato
XV-bis - Allegato
XV-ter - Allegato
XV-quater -
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 19
settembre 1994 n. 626. (indice)
(Aggiornamenti)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994
n. 265 - S.O. n. 141 )
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e
2001/45/CE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli
76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge
19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43,
recante delega al governo per l'attuazione delle direttive del
consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge
22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della
delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge
n. 142 del 1992, nonché delega al governo per l'attuazione
delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE , successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con i ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana Il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. (nota)
Campo di applicazione
- Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
- Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi
di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche
e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e della funzione pubblica.
- Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente
decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e relative norme di attuazione.
- bis. Il datore di lavoro che esercita le attività
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
- ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal
presente decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e
11, primo periodo.
Art. 2. (nota)
Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
- lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha
la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
- medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica
del lavoro igiene e medicina preventiva o in
medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali
di cui all'articolo 8-bis;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
- prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per
la salute;
- unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Art. 3.
Misure generali di tutela
- Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non
é possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che
non lo é, o é meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.
- Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4. (nota)
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
- Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro .
- All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
- Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva.
- Il datore di lavoro:
- designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
- designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
- nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
- designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prende le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
- richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
- adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
- si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
- permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di
cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
- tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le
circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è
redatto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, di cui
all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
- consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e
d); q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
- Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui
al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
- Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia
al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
- Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono
definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attività industriali di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
- i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero
unità produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'allegato I;
- i casi in cui è possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorché si modificano le situazioni di
rischio.
- Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3,
ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso
gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5.
Obblighi dei lavoratori
- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
- In particolare i lavoratori:
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Art. 6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e
degli installatori
- I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio
e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati
a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è
tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
- Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7.
Contratto di appalto o contratto d'opera
- Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno
della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima:
- verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Tale documento e' allegato al contratto di appalto o
d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- bis. L'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per
i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
- ter. Ferme restando le disposizioni in materia
di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina
vigente degli appalti pubblici, nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli
articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono
essere specificamente indicati i costi relativi alla
sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui
all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8. (nota)
Servizio di prevenzione e protezione
- Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
- Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
- I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
- Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare
l'azione di prevenzione o protezione.
- L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e laboratori nucleari;
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre duecento
dipendenti;
- nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
- Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a
favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
- Il responsabile del servizio esterno deve possedere le
capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, può individuare
specifici requisiti, modalità e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
- Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
- Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e
alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il
nominativo della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle
persone designate:
- i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
- il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- il curriculum professionale.
Art. 8-bis
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni
- Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative.
- Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti
di cui al comma 1, é necessario essere in possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti
minimi dei corsi.
- I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e province autonome, dalle
università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano
di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
- Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui
al comma 2, é necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di
organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e
di relazioni sindacali.
- I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione
e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
cadenza almeno quinquennale.
- Coloro che sono in possesso di laurea triennale di
Ingegneria della sicurezza e protezione o di
Scienze della sicurezza e protezione o di
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
- E' fatto salvo l'articolo 10.
- Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti
al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo
tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, da stabilire, con le relative modalità di
versamento, con decreto del Ministro competente per materia,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al presente
decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle
risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate
derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei
partecipanti.
- La partecipazione del personale delle pubbliche
amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente
articolo é disposta nei limiti delle risorse destinate
dalla legislazione vigente alla formazione del personale
medesimo.».
Art. 9.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'art. 21.
- Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto.
- Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal
datore di lavoro.
Art. 10.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi
previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui
al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso
anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
- una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi;
- una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
- una relazione sull'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- l'attestazione di frequenza del corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
- il medico competente ove previsto;
- il rappresentante per la sicurezza.
- Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
- il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino
a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere
la convocazione di una apposita riunione.
- Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione
del verbale della riunione che é tenuto a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso
Art. 12.
Disposizioni generali
- Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5,
lettera q), il datore di lavoro:
- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera
a).
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato,
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per
la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone
e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
- Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b),
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
- Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13. (nota)
Prevenzione incendi
- Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più
decreti nei quali sono definiti:
- i criteri diretti ad individuare:
- misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione.
- Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 é
adottato dai ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 14.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e
che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15.
Pronto soccorso
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e il consiglio
superiore di sanità.
- Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
CAPO IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16.
Contenuto della sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
- La sorveglianza di cui al comma 1 é effettuata dal medico
competente e comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
- Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17.
Il medico competente
- Il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso
il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
- congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti
di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
- collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
- Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore
di lavoro che ne sopporta gli oneri.
- Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore.
- Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
- Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo; b) libero
professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
- Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
- Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente, qualora esplichi attività
di vigilanza.
CAPO V
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18.
Rappresentante per la sicurezza
- In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
- Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende
che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il
rappresentante di cui al precedente periodo è di norma
eletto dai lavoratori.
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, é eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
- bis. L'elezione dei rappresentanti per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto
il territorio nazionale, come individuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma.
- In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva
di cui al comma 4, il ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto,
da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma
4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il ministro per
la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
comma 1 é il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
- Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7.
Art. 19.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
- Il rappresentante per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
- é consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- é consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
- é consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art. 22;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
- Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
- Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonchè del registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5,
lettera o).
- bis. I rappresentanti territoriali o di
comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2,
secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al
presente articolo con riferimento a tutte le unità
produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza.
Art. 20. (nota)
Organismi paritetici
- A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
- Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
- Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21.
Informazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
- i rischi specifici cui é esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 12 e 15.
- Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3.
Art. 22.
Formazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
- La formazione deve avvenire in occasione:
- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
- La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di
nuovi rischi.
- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati.
- La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
- I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto
delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
CAPO VII
Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23.
Vigilanza
- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché,
per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
- Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del
lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale
competente per territorio.
- Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità
marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed
in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione
della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le
Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24.
Informazione, consulenza, assistenza
- Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del
lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli
uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto
italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti
di patronato svolgono attività di informazione, consulenza
e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
- L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25.
Coordinamento
- Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione.
Art. 26. (nota)
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro
- L'art. 393 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
art. 393 (costituzione della commissione).
- Presso il ministero del lavoro e della previdenza
sociale é istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa é presieduta dal ministro del
lavoro e della previdenza sociale o dal direttore
generale della direzione generale dei rapporti di lavoro
da lui delegato, ed é composta da:
- cinque funzionari esperti designati dal ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o
fisica;
- il direttore e tre funzionari dell'istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
- un funzionario dell'istituto superiore di sanità;
- un funzionario per ciascuno dei seguenti
ministeri: sanità;
Industria, commercio ed artigianato; interno;
funzione pubblica;
Trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali;
ambiente;
- sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla conferenza stato-regioni;
- un rappresentante dei seguenti organismi: istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro;
corpo nazionale dei vigili del fuoco; consiglio
nazionale delle ricerche; uni; cei; agenzia
nazionale protezione ambiente;
- quattro esperti nominati dal ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
- quattro esperti nominati dal ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un esperto nominato dal ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- Per ogni rappresentante effettivo é designato un
membro supplente.
- All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
- La commissione può chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche
su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione
alle materie trattate.
- Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione
sono disimpegnate da due funzionari del ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
- I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del ministro
del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti e durano in carica tre
anni..
- L'art. 394 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
art. 394 (compiti della commissione).
- La commissione consultiva permanente ha il compito di:
- esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
e predisporre una relazione annuale al riguardo;
- formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il
suo coordinamento con altre disposizioni concernenti
la sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori, nonché per il coordinamento degli
organi preposti alla vigilanza;
- esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
- proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
- esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
- esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
- esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 77;
- esprimere parere sul riconoscimento di conformità
alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di norme tecniche;
- esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività
comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera
g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142,
secondo le modalità di cui all'art. 402;
- esprimere parere, su richiesta del ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del ministero
della sanità o delle regioni, su qualsiasi
questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla
protezione della salute dei lavoratori.
- La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
é resa pubblica ed é trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
- La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta
o autorizzazione del ministero del lavoro e della
previdenza sociale, effettuare sopralluoghi..
- L'art. 395 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1995, n. 547, é soppresso.
Art. 27.
Comitati regionali di coordinamento
- Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la conferenza stato - regioni, su proposta
dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del consiglio dei ministri,
sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
- Alle riunioni della conferenza stato-regioni, convocate
per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28.
Adeguamenti al progresso tecnico
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
- è riconosciuta la conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
- si dà attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
- si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente
decreto in relazione al progresso tecnologico.
CAPO VIII
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 29. (nota)
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- L'ISPESL e l'INAIL si forniscono reciprocamente i dati
relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche
con strumenti telematici.
- L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed
assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali.
- I criteri per la raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme uni, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il
calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
- Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a
particolari rischi.
- I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme
patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono
individuati con decreto del ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Art. 30.
Definizioni
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
- i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della
medesima azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
- Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
- ai mezzi di trasporto;
- ai cantieri temporanei o mobili;
- alle industrie estrattive;
- ai pescherecci;
- ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
- Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
- L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le
porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi
di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
Art. 31.
Requisiti di sicurezza e di salute
- Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1
gennaio 1997.
- Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di
lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto
al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei
mesi dalla data del provvedimento stesso.
- Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il
datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
- Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le
misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di
cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di
vigilanza competente per territorio.
Art. 32.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro provvede affinché:
- le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento.
Art. 33. (note)
Adeguamenti di norme
- L'art. 13 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
art. 13 (vie e uscite di emergenza).
- Ai fini del presente decreto si intende per:
- via di emergenza: percorso senza ostacoli al
deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- uscita di emergenza: passaggio che immette in un
luogo sicuro;
- luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere
sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro.
- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono
poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza
da parte dei lavoratori.
- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie
e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi
installate, nonché al numero massimo di persone che
possono essere presenti in detti luoghi.
- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla
normativa vigente in materia antincendio.
- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente
autorizzati dall'autorità competente.
- Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito
é vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono
essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
- Le vie e le uscite di emergenza devono essere
evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
- Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,
che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
- Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente
per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori
superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed
i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di
esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso
locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno due
scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando
non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di
vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure
e cautele ritenute più efficienti.
- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1
gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta
nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero
sufficiente di vie ed uscite di emergenza..
- L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
art. 14 (porte e portoni).
- Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino rischi di esplosione e di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso
più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori
deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere
larghezza minima di m 1,20.
- Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da
quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle
porte é la seguente:
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,90;
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra
nel verso dell'esodo;
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una
porta avente larghezza minima di m 0,90, che si
aprano entrambe nel verso dell'esodo;
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero superiore a
100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c)
il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che
si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima
di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
- Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può
anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
- Alle porte per le quali é prevista una larghezza
minima di m 1,20 é applicabile una tolleranza in meno
del 5% (cinque per cento).
- Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, comma 5.
- Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino
non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a
rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del
locale.
- Immediatamente accanto ai portoni destinati
essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono
esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro,
porte per la circolazione dei pedoni che devono essere
segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
- Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli
trasparenti.
- Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
- Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e
dei portoni non sono costituite da materiali di
sicurezza e c'é il rischio che i lavoratori possano
rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
- Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di
cadere.
- Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto
devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
- Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili ed accessibili e
poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro
apertura possa avvenire automaticamente in caso di
mancanza di energia elettrica.
- Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata con
segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall'interno senza aiuto speciale.
- Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte.
- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1
gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi
precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a
deposito devono essere provvisti di porte di uscita che
abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in
numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e
50. Il numero delle porte può anche essere minore,
purché la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore..
- L'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
art. 8 (vie di circolazione, zone di pericolo,
pavimenti e passaggi).
- Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e
banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
- Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione
per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero
potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni
una distanza di sicurezza sufficiente.
- Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali
lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
- Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in
funzione della natura del lavoro e presentano rischi di
cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali
luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire
che i lavoratori non autorizzati possano accedere a
dette zone.
- Devono essere prese misure appropriate per proteggere
i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di
pericolo.
- Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
- I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali
da rendere sicuro il movimento ed il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati
da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati..
- L'intestazione del Titolo II del decreto del presidente
della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é sostituita dalla
seguente:
titolo II Disposizioni particolari.
- Nell'art. 6, primo comma, del decreto del presidente della
repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole da
destinarsi al lavoro nelle aziende é soppressa la
parola industriali.
- L'art. 9 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
art. 9 (aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). -
- Nei luoghi di lavoro chiusi, é necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano
di aria salubre in quantità sufficiente.
- Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò é necessario per salvaguardare la salute
dei lavoratori.
- Se sono utilizzati impianti di condizionamento
dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a
correnti d'aria fastidiosa.
- Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe
comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata
deve essere eliminato rapidamente..
- L'art. 11 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
art. 11 (temperatura dei locali).
- La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed
il movimento dell'aria concomitanti.
- La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e
della natura del luogo di lavoro.
- Quando non é conveniente modificare la temperatura di
tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei
lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo
basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione..
- L'art. 10 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
art. 10 (illuminazione naturale ed artificiale dei
luoghi di lavoro).
- I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere installati in
modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
- I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza..
- L'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
art. 7 (pavimenti, muri, soffitti, finestre e
lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico).
- A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, é vietato adibire a
lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono
alle seguenti condizioni:
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e
provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori;
- avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
d'aria;
- essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti,
dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse
per ottenere condizioni adeguate di igiene.
- I pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
- Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito
in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
- Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le
pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara.
- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le
pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati, in modo tale che i lavoratori non possono
entrare in contatto con le pareti, né essere feriti
qualora esse vadano in frantumi.
- Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.
Quando sono aperti essi devono essere posizionati in
modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di
dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi
per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per
i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in
piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
- Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
alle dimensioni dei carichi trasportati.
- Le banchine di carico devono disporre di almeno
un'uscita. Ove é tecnicamente possibile, le banchine di
carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre
di un'uscita a ciascuna estremità.
- Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale
da evitare che i lavoratori possono cadere..
- L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
art. 14 (locali di riposo).
- Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un
locale di riposo facilmente accessibile.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa.
- I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti
ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- Nei locali di riposo si devono adottare misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
- Quando il tempo di lavoro é interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono
essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o
la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali é
opportuno prevedere misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò
non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
- Le donne incinte e le madri che allattano devono avere
la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate..
- L'art. 40 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
art. 40 (spogliatoi e armadi per il vestiario).
- Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
- Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi
e convenientemente arredati.
- I locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai
locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e
muniti di sedili.
- Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature
che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in
quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per
gli indumenti privati.
- Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4
per poter riporre i propri indumenti..
- Gli articoli 37 e 39 del decreto del presidente della
repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai
seguenti:
art. 37 (docce e lavabi).
- Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività
o la salubrità lo esigono.
- Devono essere previsti locali per le docce separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
- I locali delle docce devono avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
- Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda
e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- Devono essere previsti lavabi separati per uomini e
donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi,
qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
Art. 39 (gabinetti e lavabi).
- I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro
posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi,
delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
- Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati..
- L'art. 11 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
art. 11 (posti di lavoro e di passaggio e luoghi di
lavoro esterni).
- I posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di
materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
- Ove non é possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
- I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai
lavoratori durante le loro attività devono essere
concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e
dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
- Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni
sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul
terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle
banchine di carico.
- Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di
pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni.
- I luoghi di lavoro all'aperto devono essere
opportunamente illuminati con luce artificiale quando la
luce del giorno non é sufficiente.
- Quando i lavoratori occupano posti di lavoro
all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto
tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
- sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti;
- non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad
agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
- possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro
in caso di pericolo o possono essere soccorsi
rapidamente;
- non possono scivolare o cadere..
- Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34.
Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per:
- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
- uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
- zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso.
- bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Art. 35.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate
a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute.
- Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende
le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di
cui ai commi 4-bis e 4-ter.
- All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
- bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri
anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle
sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso
progettato dell'attrezzatura.
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
- installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
- utilizzate correttamente;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36
e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso;
- bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi
per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando
in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli
elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate
o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro.
- bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
- vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in
una zona di lavoro;
- vengano adottate misure organizzative atte a
evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona
di attività di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la
buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature;
- il trasporto di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine,
e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia
adeguata;
- le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore
a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro
soltanto qualora sia assicurata una quantità
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
- ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato che:
- gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
- allorché due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i
loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e
gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
- i lavori siano organizzati in modo tale che, quando
un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico,
tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore
ne conservi il controllo diretto o indiretto;
- tutte le operazioni di sollevamento siano
correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza
dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso
per garantire il buon coordinamento degli operatori;
- qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere
senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla
zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
- allorché le condizioni meteorologiche si degradano
ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di
funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di
protezione per i lavoratori e, in particolare, misure
che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro.
- quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa
vigente, provvede affinché le attrezzature di cui
all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate
verifiche, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.
- quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma
4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di
vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
- Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
- l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
- in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato
in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36. (note)
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
- Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
- Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base
al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente stabilisce modalità e
procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 2.
- Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: Se ciò è appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro
e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro
deve essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza..
- Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: Qualora i mezzi di cui al
comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono
essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità
di errore..
- Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: Ove per le apparecchiature di
cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione
occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto..
- Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: Un'attrezzatura che presenta
pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve
essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro
che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o
liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli..
- Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di
lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
- ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
- quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8- bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalità di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
- quinquies. Il datore di lavoro adegua ai
requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le
attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
- sexies. Fino a quando non siano completati gli
adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni
del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
- septies. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto regolamento.
Art. 36-bis
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per
lavori in quota
- Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti
criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi
ulteriori di caduta.
- Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate più sicure non é giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
- Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore é direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non é giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
- Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
- Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un
lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro
le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro é eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono
essere ripristinati.
- Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a
pioli
- Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante
l'impiego e secondo i seguenti criteri:
- le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale
dei pioli;
- le scale a pioli sospese devono essere agganciate
in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
- lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
- le scale a pioli usate per l'accesso devono essere
tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una
presa sicura;
- le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
- Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre
in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
- Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti
configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del
ponteggio scelto non sono disponibili specifiche
configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
- Il datore di lavoro é esonerato dall'obbligo di cui al
comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in
conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
- Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio,
in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale
piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
- Il datore di lavoro assicura che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio é impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio é stabile;
- dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione
dei lavori in quota;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e
tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
- Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione,
mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e
delimitandole con elementi materiali che impediscono
l'accesso alla zona di pericolo.
- Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
- La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio
o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
- In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome
sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività
di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
- I preposti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 36-quinquies
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi
- Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti
requisiti:
- sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). é ammesso
l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui
l'uso di una seconda fune rende il lavoro più
pericoloso e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
- lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di
ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore
perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del
lavoratore;
- attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno
o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato,
anche al fine di poter immediatamente soccorrere il
lavoratore in caso di necessità. Il programma dei
lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie
operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le
squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- il programma di lavoro deve essere disponibile
presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da
parte dell'organo di vigilanza competente per territorio
di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis,
commi 1 e 2.
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste,
in particolare in materia di procedure di salvataggio.
- La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
- l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso
dei dispositivi necessari;
- l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
- gli elementi di primo soccorso;
- i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
- le procedure di salvataggio.
- In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome
saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività
con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al
comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
Art. 37.
Informazione
- Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e
relativa:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili.
- bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare
i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di
tali attrezzature.
- Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38.
Formazione ed addestramento
- Il datore di lavoro si assicura che:
- i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
- i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39.
Obblighi dei lavoratori
- I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o
di addestramento eventualmente organizzati dal datore di
lavoro.
- I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione conformemente all'informazione, alla
formazione ed all'addestramento ricevuti.
- I lavoratori:
- hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 40.
Definizioni
- Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
- Non sono dispositivi di protezione individuale:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Art. 41.
Obbligo di uso
- I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
Art. 42. (nota)
Requisiti dei DPI
- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
- I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo
di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art. 43.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei
DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui
all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
- Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di
cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso,
in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al rischio; c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai
requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui
all'art. 45, comma 2. 4.
Il datore di lavoro:
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli
usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinché tale
uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai
vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g)
assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44.
Obblighi dei lavoratori
- I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera
g), e 5.
- I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
- I lavoratori:
- hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Art. 45.
Criteri per l'individuazione e l'uso
- Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
- Il ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei
fattori specifici di rischio, indica:
- i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorità delle misure di protezione collettiva, si
rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. (nota)
Norma transitoria
- Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in
caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati:
- i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative
vigenti nazionali o di altri paesi della comunità
europea.
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
Art. 47.
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i
rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i
lavoratori durante il lavoro.
- Si intendono per:
- movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
- lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello
dorso lombare.
Art. 48.
Obblighi dei datori di lavoro
- Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai
mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base
all'allegato VI.
- Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere
evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in
modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana.
- Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
- valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche del
carico, in base all'allegato VI;
- adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro
i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
- sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.
16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49.
Informazione e formazione
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
- il peso di un carico;
- il centro di gravità o il lato più pesante nel caso
in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che
i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al
comma 1.
TITOLO V-bis
Protezione da agenti fisici
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 49-bis
Campo di applicazione
- Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il
lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo
della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza C;
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a
tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale
al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater
Valori limite di esposizione e valori di azione
- I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
- valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h=
87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85
dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80
dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
- Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore
varia significativamente, da una giornata di lavoro
all'altra, è possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al
rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
- il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore
limite di esposizione di 87 dB(A);
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a tali attività.
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies
Valutazione del rischio
- Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante
il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di
cui all'articolo 49-quater;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore
e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità
alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore
oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di
protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
- Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
risultati sono riportati nel documento di valutazione.
- I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati
alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle
caratteristiche del rumore da misurare, della durata
dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
- I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di
buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
- Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il
datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle
misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
- La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli
49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è
documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.
- La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono
programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale,
da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8.
In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei
rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne mostrino la necessità.
Art. 49-sexies
Misure di prevenzione e protezione
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore
di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione, mediante le seguenti misure:
- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al
rumore;
- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro;
- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;
- adozione di misure tecniche per il contenimento:
- del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
- del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto
di lavoro;
- riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.<7ol>
- Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori
superiori di azione sono oltrepassati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione
al rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
- I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree
sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
- Nel caso in cui, data la natura
dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di
lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies
Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore
non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i
dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi
alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti
condizioni:
- nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i
valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al
di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
- verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
- Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta
dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il
rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies
Misure per la limitazione dell'esposizione
- Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori
limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle
misure prese in applicazione del presente titolo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore
di lavoro:
- adotta misure immediate per riportare l'esposizione al
di sotto dei valori limite di esposizione;
- individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- modifica le misure di protezione e di prevenzione per
evitare che la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies
Informazione e formazione dei lavoratori
- Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a
valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
- alla natura di detti rischi;
- alle misure adottate in applicazione del presente
titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si
applicano dette misure;
- ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
di cui all'articolo 49-quater;
- ai risultati delle valutazioni e misurazioni del
rumore effettuate in applicazione dell'articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
- all'uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
- all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e
segnalare sintomi di danni all'udito;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore.
Art. 49-decies
Sorveglianza sanitaria
- Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al
rumore eccede i valori superiori di azione.
- La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori
di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente
ne conferma l'opportunità.
- Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione a rumore, il medico competente ne informa il
datore di lavoro ed il lavoratore.
- Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
- riesamina la valutazione del rischio effettuata a
norma dell'articolo 49-quinquies;
- riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i
rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
- tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
- adotta le misure affinchè sia riesaminato lo stato di
salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies
Deroghe
- Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del
lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali
dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto
accadrebbe senza la loro utilizzazione.
- Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le
parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono
riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le
circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
- La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è
condizionata dalla intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto
delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano
ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione
europea un prospetto globale e motivato delle deroghe
concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies
Linee guida
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee
guida per l'applicazione del presente capo nei settori della
musica e delle attività ricreative.
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art. 50.
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
- Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
- ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
- ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
- ai sistemi denominati portatili ove non
siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e
a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
- alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art. 51.
D e f i n i z i o n i
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
- posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi. Il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
- lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54.
Art. 52.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del
rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di
cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53.
Organizzazione del lavoro
- Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare
il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni.
Art. 54.
Svolgimento quotidiano del lavoro
- Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
- Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
- In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il
medico competente ne evidenzi la necessità.
- É comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
- Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il
posto di lavoro.
- La pausa é considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non é
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55.
Sorveglianza sanitaria
- I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui
al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per
evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici.
- In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma
1 i lavoratori vengono classificati in:
- idonei, con o senza prescrizioni;
- non idonei.
- I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria,
ai sensi dell'articolo 16.
- bis. Le visite di controllo sono effettuate con le
modalità di cui ai commi 1 e 2.
- ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti
salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi.
- Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a
sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui
ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
- Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione
dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di
cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non
sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione.
Art. 56.
Informazione e formazione
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
- le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- la protezione degli occhi e della vista.
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
- Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il ministro della sanità, stabilisce con
decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art. 57.
Consultazione e partecipazione
- Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti
tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del
lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 58.
Adeguamento alle norme
- I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51,
comma 1, lettera c), devono essere conformi alle
prescrizioni minime di cui all'allegato VII.
Art. 59.
Caratteristiche tecniche
- Con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico
all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche internazionali
oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.
TITOLO VI-bis
Protezione dei lavoratori contro
i rischi connessi all'esposizione ad
amianto
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 59-bis
Campo di applicazione
- Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992,
n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle
rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i
lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali
manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater
Individuazione della presenza di amianto
- Prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura
necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a
potenziale contenuto d'amianto.
- Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, applica le disposizioni
previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies
Valutazione del rischio
- Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di
lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
- Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità
e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei
rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione
all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di
lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies,
59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle
seguenti attività:
brevi attività non continuative di manutenzione durante
le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non
friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
- La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per
la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità, di cui al comma 2.
Art. 59-sexies
Notifica
- Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo
59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica
all'organo di vigilanza competente per territorio.
- La notifica di cui al comma l comprende almeno una
descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- ubicazione del cantiere;
- tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- attività e procedimenti applicati;
- numero di lavoratori interessati;
- data di inizio dei lavori e relativa durata;
- misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori all'amianto.
- Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o
i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1
e 2.
- Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle
condizioni di lavoro può comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua
una nuova notifica.
Art. 59-septies
Misure di prevenzione e protezione
- In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis,
l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel
luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni
caso, al di sotto del valore limite fissato
nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le
seguenti misure:
- il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto
o da materiali contenenti amianto deve essere
limitato al numero più basso possibile;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in
modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se
ciò non è possibile, da evitare emissione di
polvere di amianto nell'aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il
trattamento dell'amianto devono poter essere
sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere
stoccati e trasportati in appositi imballaggi
chiusi;
- i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal
luogo di lavoro il più presto possibile in
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta
un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati
ai sensi della vigente normativa in materia di
rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies
Misure igieniche
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo
59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui
all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le
misure appropriate affinchè:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
- chiaramente delimitati e contrassegnati da
appositi cartelli;
- accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o della
loro funzione;
- oggetto del divieto di fumare;
- siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
- siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati
indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
- detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in
lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi
provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso
per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in
un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- i lavoratori possano disporre di impianti sanitari
adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
- l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a
tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione; siano prese misure per riparare o
sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni
utilizzazione.
Art. 59-nonies
Controllo dell'esposizione
- Al fine di garantire il rispetto del valore limite
fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il
datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del
luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati
nel documento di valutazione dei rischi.
- Il campionamento deve essere rappresentativo
dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
- I campionamenti sono effettuati previa consultazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
- Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da
personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito
del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati
sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del
Ministro della sanità in data 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del
25 ottobre 1996.
- La durata dei campionamenti deve essere tale da
consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa,
per un periodo di riferimento di otto ore tramite
misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
- Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di
preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall'OMS
(Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o
qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
- Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di
cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente
le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque
micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e
il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies
Valore limite
- Il valore limite di esposizione per l'amianto è
fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento
di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè
nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
- Quando il valore limite fissato al comma 1 viene
superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se vengono prese
misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati.
- Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad
una nuova determinazione della concentrazione di fibre
di amianto nell'aria.
- In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta
con altri mezzi e per rispettare il valore limite è
necessario l'uso di un dispositivo di protezione
individuale delle vie respiratorie; tale uso non può
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
- Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro,
previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari,
in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni
climatiche.
Art. 59-undecies
Operazioni lavorative particolari
- Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui,
nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è
prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il
valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore
di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei
lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
- fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri
dispositivi di protezione individuali e ne esige
l'uso durante tali lavori;
- provvede all'affissione di cartelli per segnalare
che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
- adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o
luoghi di lavoro;
- consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di
cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima
di procedere a tali attività.
Art. 59-duodecies
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
- Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
- Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul
posto;
- fornitura ai lavoratori dei dispositivi di
protezione individuale;
- verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
- adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei
lavori;
- adeguate misure per la protezione dei terzi e per
la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo
59-decies, delle misure di cui all'articolo
59-undecies, adattandole alle particolari esigenze
del lavoro specifico;
- natura dei lavori e loro durata presumibile;
- luogo ove i lavori verranno effettuati;
- tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
- caratteristiche delle attrezzature o
dispositivi che si intendono utilizzare per attuare
quanto previsto dalla lettera d) ed e).
- Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di
vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori.
- L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo
59-sexies.
- Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o
i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies
Informazione dei lavoratori
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi
siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad
amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni
su:
- i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto;
- le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
- le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale;
- le misure di precauzione particolari da prendere
nel ridurre al minimo l'esposizione;
- l'esistenza del valore limite di cui all'articolo
59-decies e la necessità del monitoraggio
ambientale.
- Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai
risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell'aria emergano valori superiori al valore
limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di
lavoro informa il più presto possibile i lavoratori
interessati e i loro rappresentanti del superamento e
delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da
adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure
adottate.
Art. 59-quaterdecies
Formazione dei lavoratori
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il
datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti
o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad
intervalli regolari.
- Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in
materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare
per quanto riguarda:
- le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla
salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- i tipi di prodotti o materiali che possono
contenere amianto;
- le operazioni che possono comportare
un'esposizione all'amianto e l'importanza dei
controlli preventivi per ridurre al minimo tale
esposizione;
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e
la corretta utilizzazione dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie;
- le procedure di emergenza;
- le procedure di decontaminazione;
- l'eliminazione dei rifiuti;
- la necessità della sorveglianza medica.
- Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento
dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies
Sorveglianza sanitaria
- Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i
lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
- La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
- periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o
con periodicità fissata dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nella cartella
sanitaria, in funzione della valutazione del rischio
e dei risultati della sorveglianza medica;
- all'atto della cessazione dell'attività
comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto
opportuno dal medico competente;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
ove coincidente con la cessazione dell'esposizione
all'amianto. In tale occasione il medico competente
deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed
all'opportunità di sottoporsi a successivi
accertamenti.
- Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno
l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in
particolare del torace, nonchè esami della funzione
respiratoria.
- Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri
esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame
radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di
rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma
1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico
competente i valori di esposizione individuali, al fine
del loro inserimento nella cartella sanitaria e di
rischio.
- Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di
lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui
all'articolo 70, comma 1.
- Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli
organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di
cui ai commi 1 e 2.
- Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto
di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e
di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 2.
- L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al
comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione
dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies
Mesoteliomi
- Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati,
trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito
registro nazionale presso l'ISPESL.
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni mutageni
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 60. (note)
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa
della loro attività lavorativa.
- Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, capo III.
- Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti
soltanto alle radiazioni previste dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 60-bis
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-bis).
Art. 60-ter
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-ter).
Art. 60-quater
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-quater).
Art. 60-quinquies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-quinquies).
Art. 60-sexies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-sexies).
Art. 60-septies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-septies).
Art. 60-octies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-octies).
Art. 60-novies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-novies).
Art. 60-decies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-decies).
Art. 60-undecies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-undecies).
Art. 60-duodecies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-duodecies).
Art. 60-terdecies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002,
n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-terdecies).
Art. 61. (note)
Definizioni
- Agli effetti del presente decreto si intende per:
- agente cancerogeno:
- una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione quali categorie cancerogene 1
o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze
di cui al punto 1), quando la concentrazione di
una o più delle singole sostanze risponde ai
requisiti relativi ai limiti di concentrazione per
la classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285;
- una sostanza, un preparato o un processo di
cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato VIII;
- agente mutageno:
- una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o
2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze
di cui al punto 1), quando la concentrazione di
una o più delle singole sostanze risponde ai
requisiti relativi ai limiti di concentrazione per
la classificazione di un preparato nelle categorie
mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285;
- valore limite: se non altrimenti specificato, il
limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un
periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato VIII-bis.
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 62.
Sostituzione e riduzione
- Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un
agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro
in particolare sostituendolo, sempre che ciò é
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o
un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non é o é meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
- Se non é tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso
sempre che ciò é tecnicamente possibile.
- Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non
deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato VIII-bis.
Art. 63.
Valutazione del rischio
- Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma
2.
- Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno
contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne
impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener
conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso
quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
- Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive
e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
- Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato con i seguenti dati:
- le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni
o di processi industriali di cui all'allegato VIII,
con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
- i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
- il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni;
- l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
grado della stessa;
- le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
- le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni o mutageni e le
sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
- Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai
dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui
all'art. 9, comma 3.
Art. 64.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Il datore di lavoro:
- assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo
di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
- limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali vietato fumare, ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono
recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o
con la loro funzione. In dette aree é fatto divieto
di fumare;
- progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi é emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se ciò non é tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il più vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un
adeguato sistema di ventilazione generale;
- provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure
di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
- provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
- elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
- assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza;
- assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o
mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
- dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari per quelle categorie di
lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Art. 65.
Misure igieniche
- Il datore di lavoro:
- assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
- dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
- provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
- Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1,
lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette
a bocca e applicare cosmetici.
Art. 66. (nota)
Informazione e formazione
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
- gli agenti cancerogeni o mutageni presenti
nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi
per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare;
- le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la necessità di indossare e impiegare indumenti di
lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
- il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e
le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
- L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2
sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
- Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67.
Esposizione non prevedibile
- Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate
per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
- I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a
loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso
dei dispositivi di protezione non può essere permanente e
la sua durata, per ogni lavoratore, é limitata al minimo
strettamente necessario.
- Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo
di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1
e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Art. 68.
Operazioni lavorative particolari
- Nel caso di determinate operazioni lavorative, come
quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, é prevedibile un'esposizione rilevante dei
lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza:
- dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
- fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
- La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti é in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente
con le necessità delle lavorazioni.
CAPO III
Sorveglianza sanitaria
Art. 69. (nota)
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
- I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art.
63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
- Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
- Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione,
il medico competente ne informa il datore di lavoro.
- A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore
di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
- Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in
un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare
una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso
l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità
del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella
sanitaria e di rischio.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
- In caso di cessazione di attività dell'azienda, il
datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
- Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni o mutageni.
- I registri di esposizione, le annotazioni individuali
e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali.
- Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto
ai commi da 1 a 7:
- consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
- consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma 1;
- in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
- in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora
il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del
comma 4.
- I modelli e le modalità di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
- L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni.
Art. 71.
Registrazione dei tumori
- I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute
causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente
l'anamnesi lavorativa.
- L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse
di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi
cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi
informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte
dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul
territorio regionale, nonché i dati di carattere
occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati
nell'ambito delle rispettive attività istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS,
dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni
pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della
sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
- Con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché
le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le
modalità di trasmissione di cui al comma 1.
- Il ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla
commissione ce, informazioni sulle utilizzazioni dei dati
del registro di cui al comma 1.
Art. 72.
Adeguamenti normativi
- La Commissione consultiva tossicologica nazionale
individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene
e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi
stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
- Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva
tossicologica nazionale:
- sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni
o mutageni;
- è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
TITOLO VII-bis
Protezione da agenti chimici
Art. 72-bis
Campo di applicazione
- Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e
la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o
come risultato di ogni attività lavorativa che comporti
la presenza di agenti chimici.
- I requisiti individuati dal presente titolo si applicano
a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti
sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di
protezione radiologica regolamentati dal decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
- Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le
disposizioni del presente titolo, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del
decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
- Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì
al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali
4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite
dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle
disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate
nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla
data del 25 maggio 1998. 5. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano alle attività comportanti
esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla
normativa specifica.
Art. 72-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso
lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato;
- agenti chimici pericolosi:
- agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l'ambiente;
- agenti chimici classificati come preparati
pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché
gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui
al predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l'ambiente;
- agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi, in base ai punti
1) e 2), possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di
loro proprietà chimico-fisiche chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
- attività che comporta la presenza di agenti
chimici: ogni attività lavorativa in cui sono
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo,
in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione,
la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa;
- valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente
chimico nell'aria all'interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento; un primo elenco di
tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;
- valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di
tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater;
- sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato
di salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
- pericolo: la proprietà intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi;
- rischio: la probabilità che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o
esposizione.
Art. 72-quater
Valutazione dei rischi
- Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal produttore o dal fornitore tramite la relativa
scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998,
n. 285 e successive modifiche;
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi;
- i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco è
riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
- gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
- Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica
quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo
72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies.
Nella valutazione medesima devono essere incluse le
attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che,
per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate
tutte le misure tecniche.
- Nel caso di attività lavorative che comportano
l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi
sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
- Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche, il fornitore o il produttore di
agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
- La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non
necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
- Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza
di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi
che essa presenta e l'attuazione delle misure di
prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività
comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure
di prevenzione.
- Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino
la necessità.
Art. 72-quinquies
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono
essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti
misure:
- progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
- riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
- misure igieniche adeguate;
- riduzione al minimo della quantità di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
- metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché
dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
- Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente
chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi
è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute
dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies,
72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis,
provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività
lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle
condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non
consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio
sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure
nell'indicato ordine di priorità:
- progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
- appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
- misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 72-decies e 72-undecies.
- Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio
per la salute, con metodiche standardizzate di cui è
riportato un elenco non esaustivo nell'allegato
VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate
o con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
- Se è stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore
di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
- I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono
allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi
noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate
ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi
conseguenti alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei
rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche
e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro;
in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili.
- Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta
di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili,
il datore di lavoro deve in particolare:
- evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
- Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di
lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto
riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
- Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un
sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e
dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
- Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento
dei valori limite di esposizione professionale, delle
cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di
vigilanza.
Art. 72-septies
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e
13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di
lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro, predispone procedure di intervento
adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli regolari e la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
- Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di
lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli
effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e
di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro
adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
- Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area
colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione
delle riparazioni e delle attività necessarie, sono
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che
devono essere utilizzate sino a quando persiste la
situazione anomala.
- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente
l'incidente o l'emergenza.
- Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano
di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
1998. In particolare nel piano vanno inserite:
- informazioni preliminari sulle attività pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e
sulle procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto
le proprie procedure e misure precauzionali;
- qualunque altra informazione disponibile sui rischi
specifici derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza,
comprese le informazioni sulle procedure elaborate in
base al presente articolo.
- Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non
protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata.
Art. 72-octies
Informazione e formazione per i lavoratori
- Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
- dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio
e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un
cambiamento di tali dati;
- informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e
altre disposizioni normative relative agli agenti;
- formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni
adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi
ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998,
n. 285, e successive modifiche.
- Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
- fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater.
Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del
grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
- aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
- Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto
disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
il datore di lavoro provvede affinché la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli
eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
- Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai
datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli
agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo
quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies
Divieti
- Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego
degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
all'allegato VIII-quinquies.
- Il divieto non si applica se un agente è presente in un
preparato, o quale componente di rifiuti, purché la
concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nello stesso allegato.
- In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
- attività a fini esclusivi di ricerca e
sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- attività volte ad eliminare gli agenti chimici che
sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di
rifiuti;
- produzione degli agenti chimici destinati ad essere
usati come intermedi.
- Ferme restando le disposizioni di cui al presente
titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore
di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo
che la produzione e l'uso più rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema
chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del
processo o per la manutenzione del sistema.
- Il datore di lavoro che intende effettuare le attività
di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute
e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione
è corredata dalle seguenti informazioni:
- i motivi della richiesta di deroga;
- i quantitativi dell'agente da utilizzare
annualmente;
- il numero dei lavoratori addetti;
- descrizione delle attività e delle reazioni o
processi;
- misure previste per la tutela della salute e
sicurezza e per prevenire l'esposizione dei
lavoratori.
Art. 72-decies
Sorveglianza sanitaria
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri
per la classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
- La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
- periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
- Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i
lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato
fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale
monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori.
- Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio
per il lavoratore.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente,
l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un
valore limite biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il datore di
lavoro.
- Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
- tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare
o ridurre il rischio;
- prendere le misure affinché sia effettuata una
visita medica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
- L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
Art. 72-undecies
Cartelle sanitarie e di rischio
- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella
sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o
l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore
interessato tutte le informazioni previste dalle lettere
e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio
sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione.
- Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia
dei documenti di cui al comma 1.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le
cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies
Adeguamenti normativi
- Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato,
un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri
esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica
e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità,
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta
dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si
avvale del supporto organizzativo e logistico della
direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Con uno e più decreti dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le
attività produttive, la Commissione di cui al com-ma 1 e
le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori
limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e
sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
- Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato
il rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies,
comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla
esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei
valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e
dei parametri di sicurezza.
- Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma
2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, possono essere stabiliti,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo
72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è
comunque effettuata dal datore di lavoro.
TITOLO VIII
CAPO I
Art. 73.
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
- Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91, è soppresso.
Art. 74.
Definizioni
- Ai sensi del presente titolo si intende per:
- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in
vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75.
Classificazione degli agenti biologici
- Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
- agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori;
É poco probabile che si propaga nella comunità; sono
di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci
misure profilattiche o terapeutiche.
- Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso
va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le
due possibilità.
- L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. (nota)
Comunicazione
- Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori:
- il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo
titolare;
- il documento di cui all'art. 78, comma 5.
- Il datore di lavoro che é stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di
un agente biologico del gruppo 4 é tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1.
- Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la
salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore
di lavoro in via provvisoria.
- Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
- Ove le attività di cui al comma 1 comportano la
presenza di microrganismi geneticamente modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di
cui al comma 1, lettera b), é sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal
predetto decreto.
- I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per
quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77.
Autorizzazione
- Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del
ministero della sanità.
- La richiesta di autorizzazione é corredata da:
- le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
- l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
- L'autorizzazione é rilasciata dal ministero della sanità
sentito il parere dell'istituto superiore di sanità. Essa
ha la durata di 5 anni ed é rinnovabile. L'accertamento
del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
- Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 1 informa il ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di
ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico
del gruppo 4.
- I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
- Il ministero della sanità comunica all'organo di
vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il ministero della sanità
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti
biologici del gruppo 4 dei quali é stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4.
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 78.
Valutazione del rischio
- Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di
cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
- della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi
gruppi di agenti biologici utilizzati.
- Il datore di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al
presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
- Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando
la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori
agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i
risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di
tali misure non è necessaria.
- Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui
alla lettera a);
- le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
- i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
- il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
- Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed
ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
- In tutte le attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.
- In particolare, il datore di lavoro:
- evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se
il tipo di attività lavorativa lo consente;
- limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
- progetta adeguatamente i processi lavorativi;
- adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
- adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
- usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato x, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
- elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
trattare campioni di origine umana ed animale;
- definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
- verifica la presenza di agenti biologici sul luogo
di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80.
Misure igieniche
- In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro assicura che:
- i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
- i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
- i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
- gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
- Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di
esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette
a bocca e applicare cosmetici.
Art. 81.
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
- Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e
veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e
nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attività
svolta.
- In relazione ai risultati della valutazione, il datore
di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità,
i materiali ed i rifiuti contaminati.
- Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od
animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio
di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali
da laboratorio deliberatamente contaminati con tali
agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di
contenimento in conformità all'allegato XII.
- Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 2;
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 3;
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 4.
- Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con
possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per
l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo
livello di contenimento.
- Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di
agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
- Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il
ministero della sanità, sentito l'istituto superiore di
sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate.
Art. 83.
Misure specifiche per i processi industriali
- Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4,
il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte
tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
- Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il
cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Art. 84.
Misure di emergenza
- Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
- Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di
vigilanza territorialmente competente, nonché i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per
porre rimedio alla situazione creatasi.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio
o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 85.
Informazioni e formazione
- Nelle attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
- le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
- le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
- il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e
le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
- L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2
sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura
e sul grado dei rischi.
- Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben
visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da
seguire in caso di infortunio od incidente.
CAPO III
Sorveglianza sanitaria
Art. 86. (nota)
Prevenzione e controllo
- I lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
- la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente;
- l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo
le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277.
- bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno
stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
- ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il
datore di lavoro effettua una nuova valutazione del
rischio in conformità all'art. 78.
- quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI,
nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e
della non vaccinazione.
Art. 87.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro
in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale.
- Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro
di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
- Il datore di lavoro:
- consegna copia del registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute;
- comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto
di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al
contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio;
- in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio,
copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio;
- in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio;
- tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti
nel registro di cui al comma 1.
- Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per
lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo
termine tale periodo è di quaranta anni.
- La documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
- I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui
al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente.
- L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di
cui al comma 1.
Art. 88.
Registro dei casi di malattia e di decesso
- Presso l'ISPESL é tenuto un registro dei casi di
malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad
agenti biologici.
- I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o
private, che refertano i casi di malattia, ovvero di
decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica.
- Con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità
di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
- Il ministero della sanità fornisce alla commissione ce,
su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del
registro di cui al comma 1.
TITOLO VIII-bis
Protezione da atmosfere esplosive
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 88-bis
Campo di applicazione
- Il presente titolo prescrive le misure per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come
definite all'articolo 88-ter.
- Il presente titolo si applica anche nei lavori in
sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini
geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
- Il presente titolo non si applica:
- alle aree utilizzate direttamente per le cure
mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
- alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo
stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili;
- alle industrie estrattive a cui si applica il
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- all'impiego di mezzi di trasporto terrestre,
marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano
le pertinenti disposizioni di accordi internazionali
tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN),
l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale
(IMO), nonchè la normativa comunitaria che incorpora
i predetti accordi. Il presente titolo si applica
invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Art. 88-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo, si intende per:
atmosfera esplosiva una miscela con l'aria, a
condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo
stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga all'insieme della
miscela incombusta.
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 88-quater
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Ai fini della prevenzione e della protezione contro le
esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il
datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura dell'attività; in particolare il
datore di lavoro previene la formazione di atmosfere
esplosive.
- Se la natura dell'attività non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro
deve:
- evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- attenuare gli effetti pregiudizievoli di
un'esplosione in modo da garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
- Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
combinate e integrate con altre contro la propagazione
delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in
ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti
rilevanti.
Art. 88-quinquies
Valutazione dei rischi di esplosione
- Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4,
il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da
atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
- probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
- entità degli effetti prevedibili.
- I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
- Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi
in considerazione i luoghi che sono o possono essere in
collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
Art. 88-sexies
Obblighi generali
- Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo
88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinchè:
- dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di
lavoro siano strutturati in modo da permettere di
svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia
garantito un adeguato controllo durante la presenza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici
adeguati.
Art. 88-septies
Coordinamento
- Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori
di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile
per le questioni soggette al suo controllo.
- Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun
datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il
datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro,
coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la
salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel
documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le
modalità di attuazione di detto coordinamento.
Art. 88-octies
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma
dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive.
- Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al
comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all'allegato XV-ter.
- Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei
punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.
Art. 88-novies
Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo
88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a
tenere aggiornato un documento, denominato:
documento sulla protezione contro le
esplosioni.
- Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve
precisare:
- che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati;
- che saranno prese misure adeguate per raggiungere
gli obiettivi del presente titolo;
- quali sono i luoghi che sono stati classificati
nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
- quali sono i luoghi in cui si applicano le
prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;
- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la
sicurezza;
- che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati
gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature
di lavoro.
>
- Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato
prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i
luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del
lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rilevanti.
- Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.
Art. 88-decies
Termini per l'adeguamento
- Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la
prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a
decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui
all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano.
- Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo
il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di
cui all'allegato XV-ter, parti A e B.
- I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima
volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le
prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
- I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30
giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le
prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
- Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003,
a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di
lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al
presente titolo.
Art. 88-undecies
Verifiche
- Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21
ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle
verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
TITOLO IX
Sanzioni
Art. 89.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti
- Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4,
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi
1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69,
comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
- Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere
d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30,
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter;
36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6;
36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies,
commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma
1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2;
54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies,
commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies,
commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo
periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1;
66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5,
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;
81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2;
88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies.
- con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e
c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e
3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e
5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76,
commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1
e 4; 87, commi 1 e 2;
- bis) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione
degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter,
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1;
- ter) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione
degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7.
- Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3;
59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;
87, commi 3 e 4.
Art. 90.
Contravvenzioni commesse dai preposti
- I preposti sono puniti:
- con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere
d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d);
48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies;
72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1
e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
- con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e
m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma
1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c),
e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies,
comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e
4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91.
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai
fabbricanti e dagli installatori
- La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire sessanta milioni.
- La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
seicentomila a lire due milioni.
Art. 92.
Contravvenzioni commesse dal medico competente
- Il medico competente è punito:
- con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72-decies,
comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69,
comma 4; 86, comma 2-bis;
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3, e 70, comma 2.
Art. 93.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
- I lavoratori sono puniti:
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma
2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84,
comma 3;
- con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per
la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94.
Violazioni amministrative
- Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65,
comma 2, e 80,comma 2, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
trecentomila.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
Art. 95.
Norma transitoria
- In sede di prima applicazione del presente decreto e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro
che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione
e protezione dai rischi é esonerato dalla frequenza del
corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal
predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96.
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
- É fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4
nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 96-bis.
Attuazione degli obblighi.
- Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il
documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto
entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97.
Obblighi d'informazione
- Il ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
- il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro;
- ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
- ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
- Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle
commissioni parlamentari.
Art. 98.
Norma finale
- Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10).
- Aziende artigiane e industriali (1)..... fino a 30
addetti
- Aziende agricole e zootecniche ........fino a 10 addetti
(2)
- Aziende della pesca....... fino a 20 addetti
- Altre aziende ....... fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i
laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
- Rilevazione e lotta antincendio. A seconda delle
dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle
sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone
che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi adeguati per combattere
l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di
sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono
essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi
appropriati ed essere durevole.
- Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in
essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano,
occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto
soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati
di apparecchi e di materiale di pronto soccorso
indispensabili ed essere facilmente accessibili con
barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di
lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e
deve essere facilmente accessibile.
SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI
DELL'IMPIEGO
DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(parte di testo non memorizzata)
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per
miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto
(berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di
tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per
l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con
apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser,
le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a
mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri
radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura
amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.
- Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di
sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
- Scarpe con protezione supplementare della punta del
piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere.
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede.
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o
antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno
sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome.
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di
metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo.
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
- Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia
cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di
sicurezza).
- Indumenti di protezione;
- Indumenti di lavoro cosiddetti 'di sicurezza' (due
pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo
fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.)
fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITA' E DEI
SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI PUO'
RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Protezione del capo (protezione del cranio).
Elmetti di protezione.
- lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in
prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature,
lavori di installazione e di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione;
- lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi
condotte, caldaie e centrali elettriche;
- lavori in fossati, trinCEE, pozzi e gallerie di
miniera;
- lavori in terra e in roccia;
- lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo
aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- uso di estrattori di bulloni;
- brillatura mine;
- lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di
sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- lavori nei pressi di altiforni, in impianti di
riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in
stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a
maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- lavori in forni industriali, contenitori,
apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- costruzioni navali;
- smistamento ferroviario;
- macelli.
- Protezione del piede.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali;
- lavori su impalcature;
- demolizioni di rustici;
- lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati
con montaggio e smontaggio di armature;
- lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture
di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori,
grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- costruzioni di forni, installazione di impianti di
riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di
costruzioni metalliche;
- lavori di trasformazione e di manutenzione;
- lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta,
acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti
di pressatura a caldo e di trafilatura;
- lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e
rimozione di discarica;
- lavorazione e finitura di pietre;
- produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché
lavorazione e finitura;
- manipolazione di stampi nell'industria della
ceramica;
- lavori di rivestimenti in prossimità del forno
nell'industria della ceramica;
- lavori nell'industria della ceramica pesante e
nell'industria dei materiali da costruzione;
- movimentazione e stoccaggio;
- manipolazione di blocchi di carni surgelate e di
contenitori metallici di conserve;
- costruzioni navali;
- smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con
intersuola imperforabile.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- in caso di rischio di penetrazione di masse
incandescenti fuse.
- Protezione degli occhi o del volto.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- lavorazione e finitura di pietre;
- uso di estrattori di bulloni;
- impiego di macchine asportatrucioli durante la
lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
- fucinatura a stampo;
- rimozione e frantumazione di schegge;
- operazioni di sabbiatura;
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- impiego di pompe a getto liquido;
- manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori
in prossimità delle stesse;
- lavori che comportano esposizione al calore
radiante;
- impiego di laser.
- Protezione delle vie respiratorie.
Autorespiratori.
- lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni
industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di
ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
- lavori in prossimità della colata in siviera
qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di
metalli pesanti;
- lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora
sia prevedibile la formazione di polveri;
- verniciatura a spruzzo senza sufficiente
aspirazione;
- lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei
nell'ambito della rete fognaria;
- attività in impianti frigoriferi che presentino un
rischio di fuoriuscita del refrigerante.
- Protezione dell'udito.
Otoprotettori.
- lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- attività del personale a terra negli aeroporti;
- battitura di pali e costipazione del terreno;
- lavori nel legname e nei tessili.
- Protezione del tronco, delle braccia e delle mani.
Indumenti protettivi.
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- lavori che comportano la manipolazione di masse
calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al
calore;
- lavorazione di vetri piani;
- lavori di sabbiatura;
- lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- operazioni di disossamento e di squartamento nei
macelli;
- lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in
cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- saldatura;
- fucinatura;
- fonditura;
Bracciali.
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