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AL MEDICO DI BASE SPETTA IL RIMBORSO DELL’IRAP ANCHE SE HA UN DIPENDENTE
Il medico di famiglia in regime di convenzione con l’ASL ha diritto al rimborso Irap anche in presenza di un dipendente che si limita a svolgere attività di portineria.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Ragusa che con la sentenza n. 236 del 20.07.2009 ha sottolineato come l’utilizzo di uno studio per ricevere gli assistiti fornito dei mezzi strumentali minimi e con l’apporto di un solo dipendente addetto alla portineria, non possono modificare la natura del rapporto professionale convenzionato che non può costituire la famosa “autonoma organizzazione” posta a base dell’imposizione Irap.
È, in assoluto, la prima sentenza che dichiara non dovuta l’Irap per il professionista anche in presenza di un solo dipendente.
Le precedenti decisioni giurisprudenziali ai fini del non assoggettamento ad Irap, riconoscevano solo l’utilizzo di un collaboratore occasionale e non quello di un collaboratore continuativo e/o dipendente.

Il fatto
Un contribuente di Ragusa, esercente l’attività professionale di medico di famiglia, con apposita istanza aveva richiesto al Centro servizio di Palermo il rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998.
Il contribuente, portava come supporto alla richiesta di rimborso due cogenti argomentazioni.
Il Centro di Servizio rigettava l’istanza con provvedimento del 23.4.2001 senza fornire controdeduzioni alle argomentazioni del contribuente.
Il contribuente presentava ricorso in Commissione tributaria.
La Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, nella sua sentenza, riconosce che l’onere dell a prova, trattandosi di istanza di rimborso, è posto in capo al contribuente, tuttavia, alle deduzioni da lui presentate, l’Ufficio Finanziario avrebbe dovuto controdedurre con fatti e circostanze idonee ad avvalorare la fondatezza della propria tesi dell’assoggettabilità del reddito prodotto dal contribuente all’imposta regionale sulle attività produttive.
Un passo significativo della sentenza:
“Il contribuente nel giudizio ha affermato che la dipendente costituisce un mero ausilio alla propria attività professionale. Dai documenti prodotti non sono emersi elementi utili a dimostrare il contrario. Non è risultato che il contribuente abbia collaboratori interni e/o esterni ovvero altri dipendenti, oltre quello di addetto alla portineria, con altre mansioni.
Non è risultato che il contribuente si sia avvalso della collaborazione di altri professionisti della stessa o di altre discipline; così come non è risultato in atti che il lavoro svolto dalla dipendente fosse inse rito in una organizzazione tale da assumere una valenza propria ed ulteriore da produrre un valore aggiunto a quello proprio del titolare dello studio professionale.”
Concludendo, la CTP di Ragusa ha dichiarato illegittimo il provvedimento di rigetto del Centro di servizio di Palermo, e sancito il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell’IRAP versata nell’anno d’imposta 1998, oltre agli interessi e rivalutazione di legge che decorrono dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.

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