AL MEDICO DI BASE SPETTA IL RIMBORSO DELL’IRAP ANCHE SE
HA UN DIPENDENTE
Il medico di famiglia in regime di convenzione con l’ASL ha diritto al
rimborso Irap anche in presenza di un dipendente che si limita a svolgere
attività di portineria.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Ragusa che con la sentenza n. 236
del 20.07.2009 ha sottolineato come l’utilizzo di uno studio per ricevere gli
assistiti fornito dei mezzi strumentali minimi e con l’apporto di un solo
dipendente addetto alla portineria, non possono modificare la natura del
rapporto professionale convenzionato che non può costituire la famosa
“autonoma organizzazione” posta a base dell’imposizione Irap.
È, in assoluto, la prima sentenza che dichiara non dovuta l’Irap per il
professionista anche in presenza di un solo dipendente.
Le precedenti decisioni giurisprudenziali ai fini del non assoggettamento ad
Irap, riconoscevano solo l’utilizzo di un collaboratore occasionale e non
quello di un collaboratore continuativo e/o dipendente.
Il fatto
Un contribuente di Ragusa, esercente l’attività professionale di medico di
famiglia, con apposita istanza aveva richiesto al Centro servizio di Palermo il
rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998.
Il contribuente, portava come supporto alla richiesta di rimborso due cogenti
argomentazioni.
Il Centro di Servizio rigettava l’istanza con provvedimento del 23.4.2001
senza fornire controdeduzioni alle argomentazioni del contribuente.
Il contribuente presentava ricorso in Commissione tributaria.
La Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, nella sua sentenza, riconosce
che l’onere dell a prova, trattandosi di istanza di rimborso, è posto in capo
al contribuente, tuttavia, alle deduzioni da lui presentate, l’Ufficio
Finanziario avrebbe dovuto controdedurre con fatti e circostanze idonee ad
avvalorare la fondatezza della propria tesi dell’assoggettabilità del reddito
prodotto dal contribuente all’imposta regionale sulle attività produttive.
Un passo significativo della sentenza:
“Il contribuente nel giudizio ha affermato che la dipendente costituisce un
mero ausilio alla propria attività professionale. Dai documenti prodotti non
sono emersi elementi utili a dimostrare il contrario. Non è risultato che il
contribuente abbia collaboratori interni e/o esterni ovvero altri dipendenti,
oltre quello di addetto alla portineria, con altre mansioni.
Non è risultato che il contribuente si sia avvalso della collaborazione di
altri professionisti della stessa o di altre discipline; così come non è
risultato in atti che il lavoro svolto dalla dipendente fosse inse rito in una
organizzazione tale da assumere una valenza propria ed ulteriore da produrre un
valore aggiunto a quello proprio del titolare dello studio professionale.”
Concludendo, la CTP di Ragusa ha dichiarato illegittimo il provvedimento di
rigetto del Centro di servizio di Palermo, e sancito il diritto del contribuente
ad ottenere il rimborso dell’IRAP versata nell’anno d’imposta 1998, oltre
agli interessi e rivalutazione di legge che decorrono dalla data di
presentazione dell’istanza di rimborso.
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