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GAZZETTA UFFICIALE  N. 144 del 23 Giugno 2010 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 28 aprile 2010 , N. 5

Articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) 

- Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilitą e sanzioni per i medici. (10A07774)- 

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Alla Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri Piazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma 

Alla Federazione italiana medici pediatri Via Miglietta 5 - 73100 Lecce

1. Premessa.

Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, sono state introdotte delle misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare, anche per tal via, la produttivita' del settore pubblico. Tra queste misure, sul presupposto della rilevanza della
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, sono state disciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilitą disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il medico.
Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e richieste di chiarimento circa la portata applicativa dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la responsabilitą del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti. Considerata la novita' e la rilevanza della questione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.

2. Il contesto di riferimento.

 L'art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (False attestazioni o certificazioni) in generale prevede che:<<

  1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

  2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilitą penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchč il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

  3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.>>

Il comma 1 introduce una fattispecie incriminatrice speciale, un reato proprio del pubblico dipendente, precisamente un delitto avente come soggetto attivo il pubblico dipendente.

La condotta rilevante consiste alternativamente:

  1. nell'attestare falsamente la presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o mediante altre modalita' fraudolente;

  2. nel giustificare l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.

La pena e' costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dalla multa da euro 400 ad euro 1.600, ovvero dalla previsione della pena detentiva cumulativamente a quella pecuniaria.
Il fatto descritto nella norma corrisponde anche alla fattispecie di illecito disciplinare regolata nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, anch'esso introdotto dall'art. 69 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 1 del citato art. 55-quater prevede per queste ipotesi la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

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