PROROGA DEI TERMINI PER VERSARE LE TASSE 2009
È stato firmato dal Presidente del Consiglio il decreto che sposta le date per
i versamenti dei soggetti che applicano gli studi di settore.
Per i contribuenti che applicano gli studi, a norma del Dpcm, i versamenti in
scadenza ordinaria al 16 giugno 2009 possono essere fatti:
- entro il 6 luglio, senza alcuna maggiorazione,
- dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più.
Per chi paga le somme di Unico 2009 a rate, va tenuto conto che, se si tratta di
titolare di partita Iva che paga la prima rata entro il 6 luglio, la seconda
rata scade il 16 luglio 2009 (due rate in dieci giorni).
Sono invece confermate l e scadenze per i pagamenti di Unico 2009, del 16 giugno
2009 o dal 17 giugno al 16 luglio 2009 con lo 0,40% in più, per gli altri
contribuenti estranei agli studi di settore, compresi quelli soggetti ai
parametri o i contribuenti in regime dei minimi.
Rimane anche fermo il termine del 30 settembre 2009, previsto per la
presentazione telematica delle dichiarazioni relative all'anno 2008, Iva 2009,
Unico 2009, e Irap 2009.
Nessun differimento, infine, per chi presenta Unico persone fisiche 2009 o Unico
mini 2009 alla posta, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2009.
La proroga dei versamenti di Unico 2009 spetta ai contribuenti che: esercitano
attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore.
Lo slittamento riguarda tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione
unificata annuale, modello Unico 2009, compresi i pagamenti dei contributi
previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il
cosiddetto "minimale".
Il differimento vale per le imprese e i professionisti che applicano gli studi
di settore, persone fisiche partecipanti compresi. I
l differimento vale anche per chi deve la maggiorazione del 3%, aumentata dello
0,4% per i pagamenti dal 7 luglio al 5 agosto, applicabile per l'adeguamento
delle entrate contabilizzate a quelle presunte dagli studi in caso di
scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi e entrate
contabili.
Va ricordato che, come contribuenti che applicano gli studi di settore, si
intendono quelli soggetti al controllo induttivo mediante il prodotto
informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di
settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità
dagli stessi studi.
Lo "spostamento" di 20 giorni vale poi anche per i contribuenti che
partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, e cioè
per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o
professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende
coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno
optato per il regime di trasparenza fiscale.
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