Oggi e'
Rassegna stampa. ECM, nuove regole in vista
Divieto totale di pubblicità nei paraggi dell’Ecm
E obbligo di far riempire ai partecipanti un questionario sulla eventuale
“percezione di conflitto d’interessi” nel materiale utilizzato per la
formazione per poter procedere all’assegnazione dei crediti.
Sono due delle precauzioni in cottura in tema di formazione continua in medicina
allo studio della Commissione Ecm che - varato l’accordo Stato- Regioni sul
passaggio dall’accreditamento degli eventi a quello dei provider - si prepara
ad approvare nella seduta in programma il 14 i due documenti che costituiranno
il manuale operativo per far funzionare il restyling dell’Ecm a partire dal
2010.
Il primo riguarda le procedure per l’accreditamento dei provider, il secondo
dovrebbe definire i criteri per l’assegnazione dei crediti per tutte le
possibili tipologie di eventi: congressi, convegni, attività residenziali e
formazione a distanza.
Le regole su pubblicità e sponsorizzazione sono il capitolo finale del
documento in tema di accreditamento dei provider che traccia la mappa dei
requisiti che l’aspirante provider dovrà dimostrare di possedere, a partire
da una carta d’identità (atto costitutivo o Statuto) corredata da
dichiarazione formale che escluda interessi commerciali in campo sanitario per
quanti siano coinvolti nell’attività Ecm fino ai parenti di primo grado.
Tra i requisiti da onorare figurano tra l’altro il possesso di una sede idonea
e stabile nel territorio di competenza della Regione accreditante,
l’affidabilità economico-finanziaria documentata con bilanci e documenti
contabili, il rispetto delle norme in tema di sicurezza, previdenza e fiscalità.
Per quanto riguarda la bontà delle strutture - proprie o in locazione - se ne
dovrà dimostrare l’idoneità per le attività formative e amministrative,
nonché il rispetto delle norme su sicurezza e prevenzione. Sarà verificata la
presenza di un sistema informatizzato per la gestione e archiviazione dei dati e
sarà verificato l’atto di nomina del coordinatore e del comitato scientifico,
cui spetterà il compito di individuare un responsabile per ogni singolo
programma Ecm. A corredo del tutto entro il 31 ottobre di ogni anno il provider
dovrà comunicare la programmazione annuale di massima all’ente accreditante e
sarà obbligato a realizzare almeno il 50% di quanto promesso: programma
definitivo, docenti tutor e crediti assegnati dovranno essere comunicati almeno
30 giorni prima della data di inizio del relativo evento.
Per la prima volta viene resa esplicitamente vincolante anche l’esistenza di
un sistema di rilevazione delle presenze dei discenti da verificare con firme di
frequenza o verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione e
da accompagnare con una scheda di valutazione dell’apprendimento firmata dal
partecipante, che potrebbe essere standardizzata con almeno 4 quesiti per
ciascun credito erogato.
Ma come già detto, quel che davvero sblocca l’assegnazione dei crediti è la
scheda di valutazione della qualità percepita con la quale il partecipante sarà
chiamato a giudicare la validità del programma rispetto al bisogno formativo e
al ruolo professionale svolto, dando un giudizio sull’utilità della
formazione ricevuta e dichiarando l’eventuale percezione di interessi
commerciali nel programma Ecm. Chi o cosa garantirà tanta adamantina
trasparenza da parte dei discenti? Intanto il chiaro divieto di qualsiasi
pubblicità per prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti,
dispositivi) o attività promozionali (pasti, attività sociali) nelle sedi
attività Ecm o nei materiali durevoli per la Formazione a distanza (Fad): nelle
attività formative saranno banditi in toto i nomi commerciali dei prodotti,
anche se correlati con l’evento in corso. Poi l’obbligo esplicito
indirizzato ai produttori di farmaci e dispositivi di sponsorizzare il provider
solo con “unrestricted grant” che non impongano condizionamenti di alcun
tipo alle attività formative.
Il baluardo più solido dovrà ovviamente garantirlo il provider, tenuto a
illustrare all’ente accreditante i contratti formali siglati con lo sponsor e
i pagamenti direttamente concessi a docenti e tutor, nonché a dimostrare le
fonti di finanziamento utilizzate nell’ultimo biennio e il reclutamento dei
partecipanti senza interferenze dello sponsor. Gli elenchi degli studenti, in
altri termini, saranno garantiti dalla privacy e in nessun modo potranno essere
trasmessi allo sponsor o utilizzati a fini commerciali.
Ultima barriera, la semplicissima regola sul conflitto d’interessi che
sussiste «anche se non si verifica effettivamente l’interferenza »: nessuno
che produca, distribuisca, commercializzi o pubblicizzi farmaci, omeopatici,
fitoterapici, dietetici o dispositivi potrà organizzare o gestire eventi Ecm. E
per dirigenti e responsabili dei provider scatterà l’incompatibilità con
interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore sanitario.
Anche su questo farà testo la dichiarazione del provider che dovrà conservare
la documentazione su sponsor e conflitti per almeno 2 anni.
Il provider privato (non erogatore di prestazioni sanitarie) dovrà inoltre
subire le verifiche di un comitato di garanzia (nazionale /regionale) che in
base alla constatazione di violazioni molto gravi (es. assenza di dichiarazioni
formali; documentazioni false) potrà disporne la definitiva espulsione dal
pianeta Ecm. Paletti solidi dunque. Anche se resta nel cassetto ancora
l’ultimo rebus della giostra Ecm: incentivi a chi si aggiorna, sanzioni a chi
non ci pensa nemmeno.
La materia resta affidata agli incontri con i rappresentanti sindacali a partire
da gennaio.Sole24ore Sanità 09-12-2009