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Rassegna stampa. ECM, nuove regole in vista

Divieto totale di pubblicità nei paraggi dell’Ecm

E obbligo di far riempire ai partecipanti un questionario sulla eventuale “percezione di conflitto d’interessi” nel materiale utilizzato per la formazione per poter procedere all’assegnazione dei crediti.
Sono due delle precauzioni in cottura in tema di formazione continua in medicina allo studio della Commissione Ecm che - varato l’accordo Stato- Regioni sul passaggio dall’accreditamento degli eventi a quello dei provider - si prepara ad approvare nella seduta in programma il 14 i due documenti che costituiranno il manuale operativo per far funzionare il restyling dell’Ecm a partire dal 2010.
Il primo riguarda le procedure per l’accreditamento dei provider, il secondo dovrebbe definire i criteri per l’assegnazione dei crediti per tutte le possibili tipologie di eventi: congressi, convegni, attività residenziali e formazione a distanza.
Le regole su pubblicità e sponsorizzazione sono il capitolo finale del documento in tema di accreditamento dei provider che traccia la mappa dei requisiti che l’aspirante provider dovrà dimostrare di possedere, a partire da una carta d’identità (atto costitutivo o Statuto) corredata da dichiarazione formale che escluda interessi commerciali in campo sanitario per quanti siano coinvolti nell’attività Ecm fino ai parenti di primo grado.
Tra i requisiti da onorare figurano tra l’altro il possesso di una sede idonea e stabile nel territorio di competenza della Regione accreditante, l’affidabilità economico-finanziaria documentata con bilanci e documenti contabili, il rispetto delle norme in tema di sicurezza, previdenza e fiscalità.
Per quanto riguarda la bontà delle strutture - proprie o in locazione - se ne dovrà dimostrare l’idoneità per le attività formative e amministrative, nonché il rispetto delle norme su sicurezza e prevenzione. Sarà verificata la presenza di un sistema informatizzato per la gestione e archiviazione dei dati e sarà verificato l’atto di nomina del coordinatore e del comitato scientifico, cui spetterà il compito di individuare un responsabile per ogni singolo programma Ecm. A corredo del tutto entro il 31 ottobre di ogni anno il provider dovrà comunicare la programmazione annuale di massima all’ente accreditante e sarà obbligato a realizzare almeno il 50% di quanto promesso: programma definitivo, docenti tutor e crediti assegnati dovranno essere comunicati almeno 30 giorni prima della data di inizio del relativo evento.
Per la prima volta viene resa esplicitamente vincolante anche l’esistenza di un sistema di rilevazione delle presenze dei discenti da verificare con firme di frequenza o verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione e da accompagnare con una scheda di valutazione dell’apprendimento firmata dal partecipante, che potrebbe essere standardizzata con almeno 4 quesiti per ciascun credito erogato.
Ma come già detto, quel che davvero sblocca l’assegnazione dei crediti è la scheda di valutazione della qualità percepita con la quale il partecipante sarà chiamato a giudicare la validità del programma rispetto al bisogno formativo e al ruolo professionale svolto, dando un giudizio sull’utilità della formazione ricevuta e dichiarando l’eventuale percezione di interessi commerciali nel programma Ecm. Chi o cosa garantirà tanta adamantina trasparenza da parte dei discenti? Intanto il chiaro divieto di qualsiasi pubblicità per prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi) o attività promozionali (pasti, attività sociali) nelle sedi attività Ecm o nei materiali durevoli per la Formazione a distanza (Fad): nelle attività formative saranno banditi in toto i nomi commerciali dei prodotti, anche se correlati con l’evento in corso. Poi l’obbligo esplicito indirizzato ai produttori di farmaci e dispositivi di sponsorizzare il provider solo con “unrestricted grant” che non impongano condizionamenti di alcun tipo alle attività formative.
Il baluardo più solido dovrà ovviamente garantirlo il provider, tenuto a illustrare all’ente accreditante i contratti formali siglati con lo sponsor e i pagamenti direttamente concessi a docenti e tutor, nonché a dimostrare le fonti di finanziamento utilizzate nell’ultimo biennio e il reclutamento dei partecipanti senza interferenze dello sponsor. Gli elenchi degli studenti, in altri termini, saranno garantiti dalla privacy e in nessun modo potranno essere trasmessi allo sponsor o utilizzati a fini commerciali.
Ultima barriera, la semplicissima regola sul conflitto d’interessi che sussiste «anche se non si verifica effettivamente l’interferenza »: nessuno che produca, distribuisca, commercializzi o pubblicizzi farmaci, omeopatici, fitoterapici, dietetici o dispositivi potrà organizzare o gestire eventi Ecm. E per dirigenti e responsabili dei provider scatterà l’incompatibilità con interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore sanitario. Anche su questo farà testo la dichiarazione del provider che dovrà conservare la documentazione su sponsor e conflitti per almeno 2 anni.
Il provider privato (non erogatore di prestazioni sanitarie) dovrà inoltre subire le verifiche di un comitato di garanzia (nazionale /regionale) che in base alla constatazione di violazioni molto gravi (es. assenza di dichiarazioni formali; documentazioni false) potrà disporne la definitiva espulsione dal pianeta Ecm. Paletti solidi dunque. Anche se resta nel cassetto ancora l’ultimo rebus della giostra Ecm: incentivi a chi si aggiorna, sanzioni a chi non ci pensa nemmeno.
La materia resta affidata agli incontri con i rappresentanti sindacali a partire da gennaio.

Sole24ore Sanità 09-12-2009

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