A seguito delle molte richieste ricevute e dell’attenzione
suscitata dalle dichiarazioni del Ministro Brunetta a Giacomo Milillo, rese
pubbliche nella trasmissione “Porta a Porta”, della quale entrambi sono
stati contemporaneamente ospiti, riepiloghiamo sinteticamente la situazione:
- La certificazione di malattia on line non sarà possibile sino a quando
le ASL non riceveranno e distribuiranno direttamente ai medici (dipendenti
e convenzionati) i codici di accesso al sito per la certificazione, al
momento neppure questo attivo, che potrà essere nazionale (SAC) o
regionale (SAR) e finché non saranno rese fruibili anche le soluzioni
alternative previste dalla normativa di riferimento.
- L’art. 13 bis comma 5 dell’ACN vigente prevede che le Regioni
mettano a disposizione dei medici, per consentir loro di assolvere le
obbligazioni telematiche assunte, tra le quali non c’è il certificato
di malattia, i sistemi informativi, secondo modalità e strumenti definiti
a livello regionale tra le parti firmatarie. L’obbligo della
certificazione di malattia per via telematica, che deriva dalla legge e
non dall’ACN, per poter essere correttamente espletato, si gioverebbe di
quegli stressi strumenti informativi, riconducibili sostanzialmente
a una rete informatica regionale. Pensiamo che ciascuna
regione sprovvista di tale strumento coglierà l’occasione per dotarsene
e metterlo a disposizione dei medici. Se questo non avverrà, dovrà
essere prevista per interi territori o l’eccezione o l’utilizzo in
massa dei supporti alternativi previsti dal decreto. Ci stiamo attivando
per chiarire in modo inequivocabile con SISAC questi aspetti
dell'applicazione dell'ACN.
- Una volta attivato il servizio, sarà comunque possibile la
certificazione cartacea per tutto il periodo di sperimentazione (fino al 4
luglio) e per quello, successivo, di collaudo (fino al 4 di agosto). Alla
fine di tale periodo verrà fatta congiuntamente una valutazione della
situazione e verranno definite aree e situazioni di esenzione oltre che i
correttivi evidenziati come necessari.
- Il modulo di certificazione on line sarà del tutto simile a quello
attuale: anagrafica e residenza non dovranno essere inserite, ma
dovrebbero essere recuperate in automatico dal sistema del Ministero delle
Finanze, analogamente a quanto avviene per i certificati di invalidità
civile on line. Il medico però dovrebbe aggiungere l'indirizzo del
paziente durante la malattia nel caso in cui questo fosse diverso da
quello di residenza e se le trattative in corso non porteranno alla
soluzione dell’eccezione sollevata dalle Fimmg sulla non praticabilità
di detta assunzione di responsabilità da parte del medico. Non sarà
obbligatorio riportare il codice ICD9 CM, ma solo la diagnosi, in un campo
libero, proprio come facciamo attualmente.
- Il problema di certificare solo quanto obiettivamente documentato e
direttamente constatato è già superato dalla circolare 5/2010 del
28/04/10. Tale circolare dovrebbe essere poi ripresa da una disposizione
legislativa: l'interpretazione che viene data fa riferimento
all’utilizzo di dati desunti dalla visita medica secondo la buona
pratica clinica, superando così il problema delle sintomatologie
soggettive non verificabili.
Di seguito il testo della circolare:
“…omissis
Per quanto riguarda specificamente l’ultimo periodo del comma 3 (ipotesi
sub b), la finalità della previsione, che può verificarsi anche in
assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati certificati o
attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel
corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti
con la buona pratica clinica. Quindi, l’applicazione della disposizione
deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono
di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati
riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita.
Nell’applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che
i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base
a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità
delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o
certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con
la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la
disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in
atti.
omissis…”
- Si deve quindi, unitamente agli sviluppi sopra elencati, registrare
anche la disponibilità del Ministero della Funzione Pubblica Renato
Brunetta ad intervenire, per via legislativa, sul tema delle sanzioni per
gli inadempienti, sistema che nell'interpretazione attuale appare
assolutamente sproporzionato. Questi argomenti sono stati affrontati in
forma conciliativa dal Ministro di fronte al nostro segretario Giacomo
Milillo a "Porta a Porta", con l’aggiunta dell'impegno a
realizzare la modifica legislativa. L’impegno con FIMMG ad
intervenire tramite circolare, è stato immediatamente mantenuto come
sopra ricordato.
- E' possibile seguire l'intervento del nostro segretario su internet
all’indirizzo: http://www.ustream.tv/recorded/6468829
sul video “Porta a porta inps on line”.
Se si ritorna con la mente a quanto immediatamente dichiarato da Giacomo
Milillo all’inizio della vicenda e cioè che ci saremmo mossi per riportare
il tutto alla buona pratica clinica ed evitare interferenze negative su di
essa e quindi sull’assistenza, occorre oggettivamente constatare che
l’obiettivo non sembra lontano.
Ancora una volta la capacità di confrontarsi sui problemi, analizzandoli
per risolverli, rappresenta la linea di demarcazione tra chi sente la
responsabilità dell’ampio mandato fiduciario della categoria e chi persegue
solo interessi di fazione.
Buona giornata
Fiorenzo Corti
Comunicazione nazionale Fimmg